Cosa sono gli accordi prematrimoniali, le esperienze straniere, l'evoluzione giurisprudenziale, la proposta di legge e il punto sull'iter di approvazione dopo la fine della legislatura

di Annamaria Villafrate - Per gli accordi prematrimoniali c'è ancora tempo. I paesi anglosassoni fanno scuola, alcuni paesi europei li ammettono da tempo, l'Italia invece, come al solito, resta indietro. A rendere ardua l'introduzione degli accordi prematrimoniali non c'è solo una Cassazione piuttosto conservatrice, ci voleva anche la fine della legislatura a far decadere la proposta di legge che ne chiedeva l'introduzione sin dal 2014. L'unica speranza è la sua riproposizione.

Facciamo il punto:


Accordi prematrimoniali: cosa sono

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Gli accordi prematrimoniali sono dei contratti stipulati dai coniugi con cui disciplinano preventivamente quali saranno i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. La finalità di questo istituto è di evitare tutte le difficoltà legate alla fase patologia del rapporto, in cui è sicuramente più difficile addivenire a un accordo in grado di contemperare le esigenze di entrambi.

Accordi prematrimoniali: le esperienze straniere

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  • In Inghilterra i "prenuptial agreements" vengono stipulati dalle coppie prima del matrimonio
    , per regolare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali del matrimonio e della sua eventuale fase patologica.
  • In Australia, i "prenuptial agreements" regolano i rapporti patrimoniali in costanza di matrimonio e quelli"in contemplation of divorce." Tali accordi devono salvaguardare i soggetti deboli, garantire la formazione corretta del consenso ed essere modificabili.
  • Negli Stati Uniti i "prenuntial agreement" sono ammessi e disciplinati da tempo. La disciplina è diversa da Stato a Stato, anche se nel 1983 sono stati introdotti principi di uniformità "Uniform Premarital Agreement Act" che tutti devono rispettare.
  • In Germania gli accordi prematrimoniali sono ammessi da dottrina e giurisprudenza. In sede di stipula degli "Eheverträge" i coniugi possono decidere in merito all'assegno divorzile
    , rinunciare alla liquidazione delle aspettative pensionistiche e variare l'importo del mantenimento se sono intervenute variazioni economiche.
  • In Spagna, il "Codi de familia catalano" prevede la possibilità di stipulare patti in previsione della futura ed eventuale rottura del matrimonio.

Accordi prematrimoniali: evoluzione giurisprudenziale

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Gli accordi prematrimoniali non sono mai stati ben visti dalla nostra giurisprudenza. La Cassazione, nonostante occasionali spiragli, li ritiene nulli. Riconoscere alle parti la facoltà di accordarsi preventivamente sulle sorti economiche conseguenti alla fine del rapporto matrimoniale, contrasterebbe con il principio di indisponibilità dei diritti scaturenti dal matrimonio.

Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale degli accordi prematrimoniali emerge una certa intransigenza della Corte Suprema. Nella sentenza n. 3777/81 la Cassazione sancisce la nullità dei patti prematrimoniali per illiceità della causa. Tali accordi sono infatti incompatibili con l'indisponibilità dello status di coniuge e con il diritto all'assegno divorzile, in considerazione della sua natura assistenziale.

Dal 2000 in poi gli Ermellini, in diverse sentenze (n. 8109/2000, n. 5302/2006, n. 17634/2007), iniziano a considerare gli accordi prematrimoniali che quantificano preventivamente l'assegno divorzile affetti da nullità non più assoluta, ma relativa.

Nel 2012 si apre uno spiraglio con la sentenza n. 23713/2012, che riconosce la validità di un contratto con cui la futura sposa si impegna a trasferire la proprietà di un immobile al coniuge, per indennizzarlo delle somme spese da costui per ristrutturare l'edificio adibito poi a casa coniugale.

Con la recente sentenza n. 2224/2017, la Cassazione fa un passo indietro, ritenendo ancora una volta nulli per illiceità della causa, gli accordi prematrimoniali con cui i coniugi stabiliscono, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale conseguenti a un futuro ed eventuale divorzio, per l'indisponibilità dei diritti matrimoniali.

Accordi prematrimoniali: la proposta di legge n. 2669

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La proposta di legge n. 2669/2014 viene presentata sulla scia:

  • del regolamento dell'Unione Europea n. 1259/2010, che prevede la possibilità per i coniugi di stabilire, previo accordo, la legge da applicare in caso di separazione o divorzio, per garantire la certezza del diritto e scongiurare future controversie giudiziali;
  • e della legge "Cirinnà" n. 76/16 che, introducendo i contratti di convivenza, riconosce e valorizza l'autonomia privata della coppia.

La proposta di legge Morani-D'Alessandro, il cui esame è iniziato il 23 febbraio 2017, prevede l'introduzione dell'art, 162 bis c.c. che riconosce ai futuri coniugi la facoltà di ricorrere alle convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c,) o alla negoziazione, al fine di stipulare accordi prematrimoniali tesi a disciplinare l'eventuale separazione o divorzio.

L'accordo prematrimoniale può prevedere:

  • l'attribuzione a uno dei coniugi di una somma periodica o di una tantum;
  • un diritto reale su uno o più immobili, con l'impegno di destinarne i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o dei figli fino a quando costoro non raggiungano una loro indipendenza economica. In quest'ultimo caso gli accordi devono essere autorizzati dal Procuratore del Tribunale competente, che può chiedere solo una volta la riformulazione degli accordi nell'interesse dei figli;
  • la rinuncia al mantenimento (ma non agli alimenti) da parte del futuro coniuge;
  • il trasferimento al coniuge o a terzi di diritti o beni da destinare al mantenimento e alla cura di figli disabili fino a quando permane lo stato di bisogno, la disabilità o per tutta la vita;
  • la previsione di un criterio di adeguamento automatico delle attribuzioni patrimoniali;
  • la regolamentazione di quanto ricevuto dai coniugi per successione, salvi i diritti dei legittimari.

I patti sono modificabili sempre, anche durante il matrimonio, purché prima:

  • del deposito del ricorso per la separazione personale;
  • della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita;
  • della conclusione dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 6 e 12 del D.Lgs. n. 132/14.

In sede di separazione e divorzio le parti devono richiamare, nel ricorso, il contenuto degli accordi. I Giudici, da parte loro, sono tenuti a prendere in considerazione quanto sancito dagli stessi.

Accordi prematrimoniali: con la nuova legislatura tutto è perduto?

La proposta di legge n. 2669 con cui i deputati Morani e D'Alessandro avrebbero voluto apportare: "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali" era approdata in Parlamento per la discussione.

Peccato che con la fine della Legislatura, la proposta è da considerasi decaduta, visto che solo in tre casi i progetti di legge presentati restano in vita.

Si tratta delle proposte di legge:

  • d'iniziativa popolare;
  • di quelli approvati da entrambe le camere e rinviati alle stesse dal Capo dello Stato per una nuova deliberazione ai sensi dell'art 74 Costituzione;
  • e di quelli che prevedono la conversione dei decreti legge.

Insomma, l'unica speranza di vedere introdotti gli accordi prematrimoniali nel nostro ordinamento è che la proposta venga ripresentata.

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