Giro di vite della Cassazione nei confronti dei mariti prevaricatori e violenti. Questa volta la Corte si è occupata del caso di un uomo che aveva l'abitudine di imporre alla moglie il saluto nazi-fascista. E non solo. Secondo quanto è emerso nel corso del giudizio, l'imputato costringeva la moglie ad uno stato di prostrazione tale da indurla spesso a rannicchiarsi in un angolo per paura di essere percossa o posseduta senza il suo volere.
Alla fine però la donna ha trovato il coraggio di presentare denuncia e il caso è finito nelle aule di giustizia dove lui riportava una condanna penale per maltrattamenti e violenza sessuale (avendo anche costretto la moglie a subire rapporti contro il suo volere).
Il caso poi finiva dinanzi ai giudici di Piazza Cavour e la Prima sezione penale della Corte (sentenza n.35805/2012) ha convalidato la sentenza di condanna impugnata.
Quanto alla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, la Cassazione ricorda che "non occorrono necessariamente manifestazioni di violenza fisica, potendosi esse concretare anche in condotte vessatorie, prevaricatrici, mortificanti dell'umana dignita' che valutate isolatamente, assumono una rilevante offensivita' con riguardo alla liberta' morale della vittima per il loro carattere abituale e la loro ripetitivita' nel tempo tale da determinare l'instaurarsi di un sistema di' vita penoso mortificante teso all'annientamento psicologico della vittima".
Analogo discorso per il reato di violenza sessuale perche' il marito "pure se titolare in astratto di un diritto/dovere di prestazione sessuale nei confronti del coniuge, non puo' di certo costringere la moglie a subire passivamente ogni desiderio e pulsione fisica dello stesso".
Alla fine però la donna ha trovato il coraggio di presentare denuncia e il caso è finito nelle aule di giustizia dove lui riportava una condanna penale per maltrattamenti e violenza sessuale (avendo anche costretto la moglie a subire rapporti contro il suo volere).
Il caso poi finiva dinanzi ai giudici di Piazza Cavour e la Prima sezione penale della Corte (sentenza n.35805/2012) ha convalidato la sentenza di condanna impugnata.
Secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte, quasi tutti i giorni il marito, rincasando "imponeva il saluto nazista e pretendeva che la donna si mettesse a terra e durante i rapporti contro il volere di lei si vantava di essere un 'maratoneta' perche' era capace di stare tanto tempo sopra di lei".
Vessazioni e violenze inqualificabili dunque, per le quali l'uomo e' stato condannato anche a risarcire la donna con una provvisionale di 80 mila euro.
Vessazioni e violenze inqualificabili dunque, per le quali l'uomo e' stato condannato anche a risarcire la donna con una provvisionale di 80 mila euro.
Altre informazioni su questa sentenza
Il procedimento penale a carico del marito ha tratto origine dalla denuncia sporta dalla moglie a seguito di un grave episodio di aggressione da parte dell'uomo, che l'aveva indotta a denunciare tutti i maltrattamenti subiti durante la vita matrimoniale. Dalle deposizioni della donna, era emerso che il loro rapporto di coppia non era mai stato improntato alla parita' "in quanto era il marito che prendeva ogni decisione sia nel campo lavorativo che in quello personale, facendo le scelte che riguardavano la loro vita di coppia, quanto alle frequentazioni sociali, ai luoghi di vacanze, spesso ispirate a logiche affaristiche, cui lui era molto attento".Quanto alla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, la Cassazione ricorda che "non occorrono necessariamente manifestazioni di violenza fisica, potendosi esse concretare anche in condotte vessatorie, prevaricatrici, mortificanti dell'umana dignita' che valutate isolatamente, assumono una rilevante offensivita' con riguardo alla liberta' morale della vittima per il loro carattere abituale e la loro ripetitivita' nel tempo tale da determinare l'instaurarsi di un sistema di' vita penoso mortificante teso all'annientamento psicologico della vittima".
Analogo discorso per il reato di violenza sessuale perche' il marito "pure se titolare in astratto di un diritto/dovere di prestazione sessuale nei confronti del coniuge, non puo' di certo costringere la moglie a subire passivamente ogni desiderio e pulsione fisica dello stesso".




