Responsabilità medica: il capo dell'equipe non può scaricare sui colleghi la colpa degli errori in corsia
Andrea Proietti |

Responsabilità medica: il capo dell'equipe non può scaricare sui colleghi la colpa degli errori in corsia

Il "principio di affidamento" non scagiona il capo di un'equipe medica che, secondo la Cassazione, non può scaricare la colpa di errori avvenuti in corsia sui propri colleghi. E' quanto emerge da una sentenza della Quarta sezione penale della Corte (la n. 48226/2012) che ha convalidando una condanna per lesioni colpose nei confronti di un medico specialista in ginecologia che nel corso di un intervento aveva erroneamente asportato a una paziente l'ovaio sinistro invece che l'ovaio destro.

Il chirurgo, capo dell'equipe, si era difeso spiegando che l'errore era stato determinato dai medici che si erano in precedenza occupati del caso (anch'essi peraltro condannati) e che lui si era basato sull'annotazione cartacea proveniente da altro medico.

Secondo i giudici di Piazza Cavour però, il medico non può invocare il "principio di affidamento" a propria discolpa se "in spregio alla regola minima di prudenza e diligenza" ha "proceduto all'asportazione chirurgica sulla base di una mera annotazione cartacea, pur proveniente dal medico addetto all'accettazione, senza fare luogo all'agevole, rapido e sicuro riscontro ecografico".

Il medico nella sua difesa aveva fatto leva anche sulla c.d. "medicina dell'evidenza". In sostanza, durante l'intervento, avvenuto in laparoscopia, attraverso la visione sul monitor degli organi interni avrebbe teoricamente potuto rimediare ad eventuali errori diagnostici ma nel caso di specie per una "incredibile fatalità", l'ovaio destro malato si era, medio tempore, normalizzato apparendo sano mentre quello di sinistra si presentava notevolmente aumentato di volume.

In merito però la Corte ha spiegato che "la visione endoscopica, in casi del genere, non risulta risolutiva, poiché non in grado di evidenziare quale fosse l'ovaio malato da estirpare". Più in generale, la Suprema Corte spiega che "deve considerarsi negligente il comportamento del chirurgo responsabile dell'intervento, il quale, facendo esclusivo affidamento sulla pregressa diagnosi svolta dal suo aiuto e comunicatagli verbalmente in sala operatoria, proceda all'operazione senza avere prima proceduto al riscontro della stessa".

Vai alla motivazione della sentenza 8226/2012

Sentenza 8226/2012 - Motivazione:

4. Come puntualmente evidenziato dalla Corte d'appello di Palermo nessun "principio di affidamento" può invocare a propria discolpa il [...], il quale, in spregio alla regola minima di prudenza e diligenza, aveva proceduto all'asportazione chirurgica sulla base di una mera annotazione cartacea, pur proveniente dal medico addetto all'accettazione, senza far luogo in sede preparatoria all'agevole, rapido e sicuro riscontro ecografico (precauzione, questa, reputata indispensabile dallo stesso C.T. di parte).

Anche l'invocazione del principio della "medicina dell'evidenza", a ben vedere, appare fuori luogo se, come ammesso, peraltro, dallo stesso imputato, la visione endoscopica, in casi del genere, non risulta risolutiva, poiché non in grado di evidenziare quale fosse l'ovaio malato da estirpare.

Costituisce principio di diritto solidamente affermato in sede di legittimità (Cass., IV, 26/6/2008, n. 40789; conf. n. 33519 del 2006) l'affermazione secondo la quale deve considerarsi negligente il comportamento del chirurgo responsabile dell'intervento, il quale, facendo esclusivo affidamento sulla pregressa diagnosi svolta dal suo aiuto e comunicatagli verbalmente in sala operatoria, proceda all'operazione senza aver prima proceduto al riscontro della stessa.

Ove, poi, si tenga conto che il [...] sul quale incombeva la maggior responsabilità di capo dell'équipe medica operatoria (Cass., Sez. IV, n. 17222 del 5/3/2012), aveva solo qualche giorno prima visitato la paziente e dato l'indicazione chirurgica, l'errore appare franco ed eclatante.

4.1. Esaustiva e niente affatto apparente deve ritenersi la motivazione con la quale la Corte territoriale ha reputato la sussistenza dell'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della riproduzione: a parte il sicuro pregiudizio dell'equilibrio ormonale e psichico non può seriamente dubitarsi del fatto che l'eliminazione dell'unico ovaio sano abbia lasciato la paziente, in età di fertilità, con infime chance di restare gravida nel futuro.

5. Non può la [...] addurre a propria discolpa errore scusabile indottole dalla stessa paziente. Anche a voler credere (ma le risultanze istruttorie enunciate convincentemente dal giudice di merito militano in senso contrario) che la P.O. non le consegnò il "cartellino verde" il medico addetto all'accettazione giammai avrebbe potuto avvalorare indicazione chirurgica fornita solo labialmente dalla stessa paziente, concernente, fra l'altro, organo presente in forma gemella nell’organismo. La circostanza, poi, che, a loro volta, i chirurghi, e in specie il [...], ebbero a commettere successivi gravi errori non la può certo dispensare dall'addebito penale.

5.1. Nessun dubbio sulla sussistenza del reato di falso contestato alla medesima ricorrente. Del tutto irrilevante, infatti, deve ritenersi la circostanza che l'alterazione del documento sia stata controfirmata dall'imputata, la quale, una volta formato l'atto, perciò uscito dalla sua disponibilità, non poteva più intervenire sullo stesso, modificandone, peraltro, radicalmente il contenuto (in termini, Cass. V 11//2005, n. 35167) e pretendendo di avvalorarne l'alterazione con nuova sottoscrizione.

5.2. Infine, l'ultima censura afferente al trattamento sanzionatorio va giudicata inammissibile, in quanto aspecifica: non solo la sentenza gravata si era fatto carico di spiegare le ragioni della quantificazione sanzionatoria (prossima al minimo edittale), che le avevano fatto confermare una pena di mesi due, inferiore a quella inflitta al [...] (tuttavia, colpevole del solo reato di lesioni) e non molto distante da quella di mesi uno inflitta all'aiuto chirurgo [...] (colpevole del solo delitto di lesioni), ma la ricorrente non si perita di spiegare in cosa sia consistito il trattamento deteriore a lei riservato rispetto agli altri imputati, cogliendosi, invece, e pienamente, le ragioni delle diversificazioni. Al capo chirurgo era andata la maggior riprovazione a riguardo del delitto di lesioni; all'aiuto chirurgo, più modesta riprovazione, avuto riguardo al ruolo avuto nella commissione del delitto e alla [...], concorrente nel delitto di lesioni e colpevole del delitto di falso, l'equa pena di cui si è detto.

6. All'esposto consegue la condanna alle spese processuali e al rimborso delle spese legali affrontate dalla Parte Civile, che si liquidano nella misura di giustizia di cui in dispositivo.


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