L'uomo che si rifiuta di sottoporsi al test del DNA potrebbe ritrovarsi ad essere considerato padre nel procedimento per il riconoscimento di paternità.
È quanto stabilito della Cassazione, occupandosi del caso di un uomo che si era avvalso della facoltà di non sottoporsi a suddetto test clinico per motivi di privacy. Gli ermellini, con sentenza n.20235/2012 hanno ricordato che il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. In tal caso anche un rifiuto ingiustificato di sottoporsi al test può certamente essere preso in considerazione. Tale rifiuto può essere valutato anche se manca una prova relativa a rapporti sessuali tra le parti.
Nel caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour una donna aveva chiesto il riconoscimento della paternità nei confronti dell'uomo da cui era sicura di aver avuto un figlio. Lui però non aveva voluto riconoscere il figlio naturale ed aveva anche negato di conoscere la donna, nonostante la documentazione fornita dalla stessa sotto forma di tabulati telefonici e contenuto di sms che confermavano invece l'intimità fra i due.
Nel corso del giudizio il presunto padre aveva rifiutato si sottoporsi all'esame del DNA e giudizialmente veniva dichiarata la paternità. Il caso finiva poi in Cassazione che confermava il verdetto. Nella parte motiva della sentenza si legge che "Il giudice di primo grado aveva interpretato il rifiuto dell'uomo di sottoporsi all'esame del dna come elemento a sostegno della fondatezza delle ragioni della donna, in presenza, tra l'altro, dei riscontri probatori offerti dalla stessa in ordine alla pregressa intimità con il ricorrente, il quale, invece, aveva negato perfino di conoscerla, venendo smentito dalla documentazione versata in atti dalla donna (tabulati telefonici, contenuto di sms)”.
Secondo la Corte "la motivazione addotta del rifiuto dell'uomo di sottoporsi al predetto esame, fondata esclusivamente sul suo diritto a non essere costretto ad esami clinici" non poteva essere considerata un valido motivo. Pertanto, conclude la Corte, "Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce [...] un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre".
È quanto stabilito della Cassazione, occupandosi del caso di un uomo che si era avvalso della facoltà di non sottoporsi a suddetto test clinico per motivi di privacy. Gli ermellini, con sentenza n.20235/2012 hanno ricordato che il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. In tal caso anche un rifiuto ingiustificato di sottoporsi al test può certamente essere preso in considerazione. Tale rifiuto può essere valutato anche se manca una prova relativa a rapporti sessuali tra le parti.
Nel caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour una donna aveva chiesto il riconoscimento della paternità nei confronti dell'uomo da cui era sicura di aver avuto un figlio. Lui però non aveva voluto riconoscere il figlio naturale ed aveva anche negato di conoscere la donna, nonostante la documentazione fornita dalla stessa sotto forma di tabulati telefonici e contenuto di sms che confermavano invece l'intimità fra i due.
Nel corso del giudizio il presunto padre aveva rifiutato si sottoporsi all'esame del DNA e giudizialmente veniva dichiarata la paternità. Il caso finiva poi in Cassazione che confermava il verdetto. Nella parte motiva della sentenza si legge che "Il giudice di primo grado aveva interpretato il rifiuto dell'uomo di sottoporsi all'esame del dna come elemento a sostegno della fondatezza delle ragioni della donna, in presenza, tra l'altro, dei riscontri probatori offerti dalla stessa in ordine alla pregressa intimità con il ricorrente, il quale, invece, aveva negato perfino di conoscerla, venendo smentito dalla documentazione versata in atti dalla donna (tabulati telefonici, contenuto di sms)”.
Secondo la Corte "la motivazione addotta del rifiuto dell'uomo di sottoporsi al predetto esame, fondata esclusivamente sul suo diritto a non essere costretto ad esami clinici" non poteva essere considerata un valido motivo. Pertanto, conclude la Corte, "Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce [...] un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre".
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Corte di Cassazione, n. 20235/2012
- omissis -
1. Il ricorrente, M.M., chiede la cassazione della sentenza depositata il 7
giugno 2011 con la quale la Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame
dallo stesso proposto nei confronti della decisione del Tribunale per i
minorenni di Trento che, su richiesta di M.G.B., lo aveva dichiarato padre
naturale di S., il bimbo da lei partorito il 10 giugno 2008.
Ha ritenuto la
Corte di merito che correttamente il giudice di primo grado aveva interpretato
il rifiuto del M. di sottoporsi all’esame del DNA come elemento a sostegno della
fondatezza delle ragioni della donna, in presenza, tra l’altro, dei riscontri
probatori offerti dalla B. in ordine alla pregressa intimità con l’attuale
ricorrente, il quale, invece, aveva negato perfino di conoscerla, venendo
smentito dalla documentazione versata in atti dalla donna (tabulati telefonici,
contenuto di sms).
Secondo la corte di merito, la motivazione addotta del
rifiuto dell’uomo di sottoporsi al predetto esame, fondata esclusivamente sul
suo diritto a non essere costretto ad esami clinici, era in contraddizione con
la scelta di rendere pubbliche le proprie difficoltà nel rapporto sessuale, che
lo avevano determinato all’età di venti anni a sottoporsi all’impianto di una
protesi, circostanza peraltro irrilevante ai fini dell’accertamento di cui si
tratta, non valendo essa ad escluderne le capacità di generare. L’appellante si
era doluto di aver dovuto rivelare il proprio problema, senza considerare che
avrebbe potuto evitare tale delicato percorso sottoponendosi al semplice, e non
invasivo, esame richiestogli.
2. - Al ricorso, che si fonda su tre motivi,
resiste con controricorso la B.
Motivi della decisione
1. - Con il primo
motivo del ricorso si denuncia carenza e/o contraddittorietà della motivazione
in ordine alla esistenza di un rapporto tra le parti. Il ricorrente sottolinea
che l’impianto della protesi cui è stato costretto per superare le difficoltà
nel rapporto sessuale, dovute alla disfunzione erettile dalla quale è affetto,
interferisce con le proprie relazioni personali, comportando una limitazione
della spontaneità nel rapporto. In tale situazione, sarebbe paco verosimile che
egli intrattenga per mesi una relazione intima con una donna senza che costei
sia messa al corrente del problema, e senza che se ne avveda, come ha sostenuto
la B. Né sussisterebbe la prova che le parti si fossero mai conosciute, e, tanto
meno, che avessero intrattenuto una relazione, non potendo la indicazione
corretta del numero telefonico del M. da parte della B. costituire elemento
sufficiente a comprovare dette circostanze, tenuto conto che la donna non aveva
prodotto, come, richiesto dal Giudice di merito, i tabulati radiofonici relativi
alla sua utenza.
2.1. - La doglianza non può trovare ingresso nel presente
giudizio.
2.2. - Essa si limita, invero, a rappresentare una lettura del
materiale probatoria acquisito difforme rispetto a quella fatta propria dalla
Corte territoriale sulla base di motivazione sufficiente ed immune da vizi
logici, e pertanto insindacabile in questa sede di legittimità.
In effetti,
il giudice di secondo grado ha in modo non illogico valorizzato particolarmente,
al fine di ritenere provata la relazione tra la B. e il M., la falsità
dell’affermazione di quest’ultimo in ordine alla circostanza della non
conoscenza della prima, smentita dai tabulati telefonici e dal contenuto dei
messaggi inviati dall’utenza intestata allo stesso M.
3. - Con la seconda
censura si deduce violazione dell’art. 269 cod. civ., e carenza e/o
contraddittorietà della motivazione. Richiamato il tenore della disposizione
invocata, a norma della quale la sola dichiarazione della madre e la sola
esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento
non costituiscono prova della paternità naturale, il ricorrente deduce che la B.
avrebbe fornito una versione confusa e priva di dettagli e riscontri delle
circostanze della sua pretesa relazione con lui.
4.1. - Anche tale doglianza
è inammissibile.
4.2. - Essa, infatti, risalta sostanzialmente volta - al di
là del formale richiamo dell’art. 269 cod. civ., asseritamente violate dalla
sentenza impugnata - a conseguire il risultato di una inammissibile
rivisitazione in sede di giudizio di legittimità delle circostanze di fatto
poste dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione sulla scorta di
una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
5. - Con il terzo motivo
si lamenta violazione di legge, carenza e/o illogicità della motivazione in
ordine al rifiuto dell’attuale ricorrente di sottoporsi all’esame ematico.
Premesso che la ragione di tale rifiuto sarebbe da ravvisare nella esigenza del
M. di non subire ulteriori pesanti violazioni della sua privacy, dopo essere
stato costretto a rivelare dati sensibili attinenti alla sua salute, sostiene il
ricorrente che, nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità
naturale, il rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle prove ematologiche ed
all’esame del DNA costituisce solo un comportamento valutabile ex art. 116,
secondo comma, cod. proc. civ., ma non è sufficiente a fondare un giudizio di
paternità naturale, in mancanza di altre concomitanti, convergenti ed univoche
prove. Sottolinea inoltre che l’esame ematogenetico non può essere giustificato
alla stregua della innocuità del prelievo, tale da non violare la personalità
del presunto genitore, essendo in giuoco il limite posto alla libertà personale,
conseguente alla indiretta coercizione processuale. Aggiunge che, avuto riguardo
alla avvenuta eliminazione del vaglio di ammissibilità dell’azione di
accertamento giudiziale della paternità, sarebbe contrario al diritto di difesa
e ai doveri di provare le allegazioni l’attivare il giudizio limitandosi alla
richiesta dell’esame genetico senza fondare la prova richiesta su alcun
riscontro documentale o testimoniale.
6.1. - La censura è immeritevole di
accoglimento.
6.2. - Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità (v., ex plurimis, Cass. n. 12198 del 2012, n. 14976 del 2007, n.
6694 del 2006), la corretta interpretazione dell’art. 269, secondo e quarto
comma, cod. civ. conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico
delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità. Il
secondo comma stabilisce espressamente che la prova può essere data con ogni
mezzo, con l’unico limite, indicato nel quarto comma, costituito dal fatto che
il quadro probatorio non può consistere nelle sole dichiarazioni della madre e
nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all’epoca del
concepimento. All’interno di questo parametro, il giudice può liberamente
valutare le prove, non sussistendo al riguardo limiti legali (art. 116, primo
comma, cod. proc. civ., e può trarre argomenti di prova dal contegno processuale
delle parti (art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.).
6.3. - Deve,
pertanto, escludersi che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova
ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l’esistenza
di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale. In proposito,
questa Corte, con la sentenza n. 6694 del 2006, ha espressamente affermato che,
in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della
libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod. civ.,
non tollera surretizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sarta di
gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonea a dimostrare la paternità o la
maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di
merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione,
a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di
prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.
E la
successiva sentenza n. 14976 del 2007, nel confermare integralmente il principio
sopraesposto, ha aggiunto che "una diversa interpretazione si risolverebbe in un
sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art.
24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali
attinenti allo status".
Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami
ematologici costituisce, dunque, un comportamento valutabile da parte del
giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti
sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi
assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti
intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere
argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti,
potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto
dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto
padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.
6.4.
- Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso,
che non sono necessari, ai fini dell’accoglimento della domanda, ulteriori
riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale perché
possa darsi rilievo a detto rifiuto, dovendo essere valorizzate, proprio per la
natura e l’oggetto delle circostanze di fatto da accertare, le ragioni dello
stesso, che, nella specie, la Corte di merito ha ritenuto non fondate su alcuna
giustificazione plausibile, attesa la tipologia, del tutto non invasiva ed
innocua, dell’esame da svolgere, il cui esito consente, in effetti, non solo di
escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di
probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera
normalmente il 99 per cento.
7. - Conclusivamente, devono essere dichiarati
inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso, del quale va rigettato
il terzo motivo. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del
presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere
poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il
primo ed il secondo motivo del ricorso, ne rigetta il terzo. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che 1iquida in
complessivi euro 2700,00, di cui euro 2500,00 per compensi, oltre agli accessori
di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in casa di
diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle parti.




