Terzo appuntamento di incursione nel diritto amministrativo con il Prof. Avv. Ciro CENTORE che, in onore alla meravigliosa città ove ha sede il nostro Portale, si occupa di un impianto di distribuzione carburanti di Ascoli Piceno; con vivi ringraziamenti per questo ulteriore contributo, auguriamo buona lettura.

TAR MARCHE / Legittimazione al rilascio di un nuovo distributore di carburante.

Il TAR marchigiano, Sez.I, con sentenza n.605/2012 ( Passanisi, Presidente, Morri, Relatore, Capitanio, Consigliere), si è occupato di una particolare "vicenda" in tema di "legittimazione alla richiesta e alla rivendica giudiziaria dell'autorizzazione all'impianto di un distributore di carburanti, su Ascoli Piceno. Quali sono stati i termini della questione. Allo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive del Comune di Ascoli Piceno, era stata presentata una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto, teso alla distribuzione di carburanti. L'Amministrazione e particolarmente il suo "sportello unico", deputato all'esame e al rilascio di queste autorizzazioni, ha negato il permesso, adducendo che il soggetto ricorrente (Società CS Impianti srl) non era legittimato a questa richiesta, perché, dalla documentazione depositata, risultava soltanto una scrittura privata
, non definitiva, intervenuta tra la stessa e il soggetto / proprietario dell'area. Con degli specifici termini e condizioni, tra cui, nell'ambito di questi ultimi, la precisazione secondo cui il locatore / fittuario / opzionarlo ( detta Società) non era autorizzato ad agire "autonomamente e in nome proprio innanzi alla P.A.", ai fini di chiedere ed ottenere il rilascio del conseguente permesso di costruzione. La scrittura era ben chiara e demandava il tutto anche ad un futuro contratto
di locazione, sicchè, secondo il TAR, erano ben individuati "poteri e obblighi" conferiti al conduttore, nell'immediato e nel futuro. Tra l'altro, sempre nella scrittura, era chiaramente precisato che il progetto, per l'impianto, doveva essere, preventivamente, sottoposto all'esame e all'approvazione del proprietario del terreno e da questo approvato. E sempre detto proprietario veniva ad essere il soggetto legittimato a fornire assenso, per la presentazione della istanza autorizzativa o comunque a fornire una delega ad hoc. Queste precisazioni, secondo il Tribunale Amministrativo, determinavano il rigetto della richiesta. -Prof. Avv. Ciro Centore-
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