Nella sentenza del 13 gennaio 2012, n. 188, la Sezione della Persona e della Famiglia della Corte d'Appello di Roma ha rigettato il ricorso presentato da un coniuge con il quale chiedeva, in sede di separazione, la collocazione dei figli presso di sé e l'assegnazione della casa al fine di rendere omogenea la ripartizione dei beni patrimoniali tra i coniugi. Nella sentenza decisoria la Corte d'Appello di Roma, in parte motiva, si sofferma ad enunciare il significato che riveste nell'ordinamento giuridico interno l'assegnazione della casa coniugale. L'art. 155-quater c.c. stabilisce al primo comma che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e che il giudice considera l'assegnazione quando deve intervenire per regolare i rapporti economici tra i genitori. Il Giudice di secondo grado ritiene perentoriamente che l'assegnazione della casa coniugale non può essere in alcun modo “funzionale ad esigenze di perequazione patrimoniale tra i coniugi” in quanto la sua funzione è solo quella di garantire ai figli minori o comunque conviventi, la tutela del loro centro di affetti e di relazioni familiari e sociali, nucleo rappresentato proprio dalla casa in cui vivono. La stabilità psico-fisica della prole è garantita dal proseguimento della loro vita nei luoghi in cui essa si è svolta fino al momento della disgregazione dell'unità familiare. Secondo la pronuncia della Corte d'Appello di Roma il benessere psicologico dei figli viene salvaguardato evitando loro qualsiasi stravolgimento anche di tipo abitativo. Pertanto, alla luce di detto principio, l'assegnazione della casa in sede di separazione non può essere utilizzata in funzione di eventuali compensazioni di tipo patrimoniale tra i coniugi. A questo scopo è volto, invece, l'assegno di mantenimento.
La sentenza del 13 gennaio 2012, n. 188, la Sezione della Persona e della Famiglia della Corte d'Appello di Roma
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