In tema di condominio, con sentenza n. 5331, depositata il 2 aprile 2012, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini. La Corte ha precisato che rimane in capo al condomino che prenda tale decisione il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto. Quest'ultimo è inoltre tenuto a partecipare alle spese di gestione se, e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Nel caso di specie la sesta sezione del Palazzaccio ha così dichiarato nulla la delibera
assembleare che aveva respinto l'autorizzazione al distacco del condomino per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. In precedenza la corte di appello respinto la domanda del condomino fondando la decisione con il richiamo alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio. Secondo la cassazione si tratta di una motivazione errate contraddittoria. Nella specie la consulenza tecnica aveva escluso che il discarico potesse avere conseguenze negative sulla funzionalità dell'impianto o potesse provocare un aumento delle spese di gestione. Il c.t.u. aggiungeva però che venendo meno il contributo della parte attrice alle spese di gestione di fatto il distacco avrebbe aumentato le spese a carico degli altri condomini. Un ragionamento che secondo gli Ermellini contrasta con l'orientamento della Corte Secondo cui,. Non c'è bisogno di autorizzazione o approvazione degli altri condoni fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto.
Consulta testo sentenza n. 5331/2012

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