Con la sentenza 4149, depositata il 15 marzo 2012, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che in caso di cessazione del mandato di agenzia, la norma del codice civile, in caso di determinazione dell'indennità, deve essere derogata dalla contrattazione collettiva solo se quest'ultima fosse più favorevole all'agente. La Corte ha poi ricordato che ai sensi dell'articolo 1751 del C.c., all'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e nel caso in cui il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti. Il pagamento di tale indennità deve essere equo tenuto conto anche di tutte le provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Nelle quattordici pagine di sentenza
i giudici di legittimità hanno così precisato che se la contrattazione collettiva prevede un trattamento in melius, in riferimento alla determinazione dell'indennità, la disposizione di cui all'art. 1751 c.c. può essere derogata.
Consulta testo sentenza n. 4149/2012

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: