È impugnabile il divieto di uscire dal territorio comunale per cercare lavoro. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 45345 depositata il 6 dicembre 2011), con cui gli Ermellini hanno affermato il diritto dell'indagato ad impugnare le modalità di esecuzione dell'obbligo di dimora. Nella fattispecie esaminata dalla Corte, un uomo aveva impugnato la decisione del giudice di merito che aveva negato la possibilità di adire il tribunale per ottenere l'annullamento del divieto di uscire dal territorio del comune per svolgere un'attività lavorativa. Il giudice di merito, aveva negato questa possibilità in quanto il provvedimento non poteva essere equiparato ad una misura cautelare.
Per questo motivo non era appellabile. Investita della questione, la Corte ha invece accolto le richieste dell'uomo spiegando che "laddove le concrete modalità di applicazione della misura cautelare e le modifiche delle stesse incidono sull'afflittività della misura e di conseguenza sulla limitazione della libertà personale, devono essere soggette al controllo giudiziale ex art.310 c.p.p., a meno che non siano in concreto prive di rilevanza oppure presentino carattere temporaneo e meramente contingente tale da non determinare apprezzabile e duratura modificazione dello 'status libertatis'. Di conseguenza, anche le limitazioni dell'ambito territoriale entro il quale la persona indagata può svolgere l'autorizzata attività lavorativa sono elementi che incidono sulle concrete modalità di applicazione della misura e sullo stato di libertà".
Consulta testo sentenza n. 45345/2011

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