Cassazione: errore medico? Si alla sospensione in attesa del processo
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Cassazione: errore medico? Si alla sospensione in attesa del processo

La Cassazione di Cassazione ha stabilito che il medico che commette errori irreparabili può essere sospeso dalla professione sanitaria anche se non è stato ancora celebrato il processo penale a suo carico. È quanto afferma la quarta sezione penale della corte (sentenza 42588/2011) che ha deciso di applicare una linea dura occupandosi di un caso di responsabilità medica con esiti mortali. La vicenda riguarda una donna sottoposta a laparoscopia "in presenza di circostanze che suggerivano l'adozione di altre tecniche chirurgiche". Nel caso esaminato dalla Corte il professionista aveva eseguito l'operazione in modo "gravemente non corretto" ed ha determinato alla paziente diverse lesioni alla vescica e all'intestino. Come si legge nella sentenza, il medico "non si preoccupava di trattare le lesioni iatrogene, nonostante nel corso dell'intervento si fosse reso conto dell'accaduto" e, come se non bastasse, "non diagnosticava, neppure giorni dopo l'intervento, le ragioni del quadro gravemente precario delle condizioni di salute della donna", che alla fine perdeva la vita. Immediatamente veniva avviato procedimento penale con l'accusa di omicidio colposo. In sede di riesame si riteneva di non dover applicare la sospensione temporanea dall'esercizio della professione medica in attesa del processo. Tale decisione veniva motivata per il fatto che il medico non aveva precedenti per fatti analoghi. La procura ricorreva in Cassazione facendo notare che il ginecologo indagato "era incorso in gravissima negligenza e imperizia" nello svolgimento dell'operazione e che ciò poteva configurare anche l'ipotesi di "omicidio volontario sotto l'aspetto del dolo eventuale". Piazza Cavour ha dato ragione alla procura ritenendo quindi applicabile la sospensione dall'esercizio della professione.

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Nel caso di specie la Corte spiega che "appare sicuramente rilevante il grado della colpa, inteso nel senso di valutazione del grado di difformita' della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilita' dell'evento e al quantum di esigibilita' dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa". La Cassazione, rinviando il caso al Tribunale dell'Aquila, rileva che "nella configurazione degli elementi delineanti la personalita' dell'indagato potra' tenersi conto di ulteriori emergenze, pure esterne al presente processo, qualificanti le modalita' di svolgimento dell'attivita' professionale da parte di O. L". Una valutazione utile, spiegano i supremi giudici, "per pervenire, nell'ambito della materia della colpa professionale in questione, ad un'eventuale prognosi di reiterazione di comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio e l'offesa temuta agli stessi interessi collettivi gia' colpiti". Da annotare ancora che il gip nell'ordinanza in cui negava le esigenze di carattere cautelare, aveva evidenziato che "la direzione sanitaria dell'ospedale dove era in servizio il medico aveva vietato l'esecuzione di interventi del tipo di quello eseguito sulla paziente deceduta".


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