In tema di mancata chiamata in causa del debitore principale nel giudizio di opposizione a processo di esecuzione, con sentenza n. 23277, depositata il 9 novembre 2011, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è nulla la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione se il giudizio viene promosso solo contro il creditore procedente e non risulta essere stato chiamato in causa il debitore principale. Secondo quanto si legge in sentenza
, una società aveva promosso espropriazione immobiliare in danno dell'acquirente di beni gravati da ipoteche accese nei confronti dei precedenti proprietari. A tale espropriazione si opponeva l'acquirente, contestando l'esistenza del credito garantito dalle ipoteche e del medesimo credito azionato. Instaurato il contraddittorio nei confronti dal solo creditore procedente e sulle contestazioni di questo, l'adito tribunale rigettava l'opposizione. Su ricorso per cassazione proposto dall'acquirente, la Corte ha spiegato i motivi della decisione: "nel giudizio di opposizione all'esecuzione
, - si legge dalla parte motiva della sentenza - promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore principale, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado.
Consulta testo sentenza n. 23277/2011

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