di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 5384 del 5 Marzo 2013 In tema di esecuzione forzata per il rilascio di un immobile la legge detta determinate regole che scandiscono ogni singola fase del procedimento. In particolare, l'art. 608 del codice di procedura civile, affida all'ufficiale giudiziario il compito rituale di notificare sia l'avviso di esecuzione forzata che l'azione di immissione nel possesso del bene a favore del creditore agente. La procedura tuttavia subisce determinate variazioni nel caso in cui l'immobile non appartenga soltanto al debitore esecutato ma anche ad un altro soggetto comproprietario: nel caso di specie, il debitore è proprietario dell'immobile oggetto di esecuzione forzata solo per il 50%.

Recita infatti il secondo comma dell'art. 608 codice procedura civile che "l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e (...) immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore". Affinchè l'espropriazione sia valida anche nei confronti dei terzi detentori dell'immobile occorre perciò che il codetentore riconosca il creditore compossessore.

Diversamente, come nel caso in oggetto - ove il legittimo detentore è il comproprietario al 50% - il comproprietario può giustamente proporre opposizione al creditore che proceda all'esecuzione forzata dell'immobile per l'intera quota
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