Un medico che opera al 118 ha il dovere di attivarsi subito, in caso di urgenza, anche se non c'è stato l'ok da parte della centrale operativa. È quanto afferma la Corte di Cassazione spiegando che il medico in servizio ha pur sempre un suo margine di azione e di discrezionalità nel decidere. È per questo che se non si attiva rischia una condanna per rifiuto di atti d'ufficio.
La decisione arriva dalla sesta sezione penale della corte (sentenza n.34402/2011) che ha convalidato una condanna ad un anno di reclusione inflitta ex articolo 328 del codice penale ad un medico che era di turno al 118 di Palermo.
Nella fattispecie il medico si era rifiutato di trasportare una paziente che aveva perso conoscenza in una struttura sanitaria idonea. La segnalazione però non era arrivata dalla centrale operativa ma da una comunità terapeutica e per questo il medico aveva deciso di non intervenire sulla base del fatto che le linee guida del 118 non consentono al medico di turno di allontanarsi dalla sua postazione senza una specifica segnalazione da parte della centrale operativa.
Il caso finiva in tribunale e il medico veniva condannato ad un anno di reclusione per rifiuto di atti d'ufficio.
Altre informazioni su questa sentenza
Ricorrendo alla suprema Corte il medico ha sostenuto che le linee guida del 118 prevedono
che "il servizio non sia a disposizione dei presidi ospedalieri e non
puo' effettuare trasporti di pazienti da un ospedale all'altro".
Piazza Cavour ha bocciato la tesi difensiva e, pur ricordando che
"l'organizzazione del 118 prevede che sia la centrale operativa a
coordinare gli interventi nell'ambito territoriale di competenza,
attraverso il sistema di radiocomunicazione, tuttavia al medico in
servizio sul 118 e' comunque riconosciuto uno spazio di valutazione,
di azione e di discrezionalita', funzionale a fronteggiare in maniera
adeguata le diverse situazioni di emergenza".
Nell'ambito di questo spazio, specificano ancora gli
'ermellini', e' compresa anche "la scelta, in caso di urgenza, di
trasportare il malato presso una struttura sanitaria che sia in grado
di assicurare tale cura, anche attraverso le necessarie indagini
strumentali e specialistiche". Nel caso in questione, il medico "ha
opposto un formalistico rifiuto, richiamando il modello operativo
standard del 118, senza coniderare che lo stesso servizio prevede che
per i pazienti ad alto grado di criticita' e' il medico addetto
all'emergenza territoriale ad oprerare la scelta dell'ospedale di
destinazione, in questo modo riconoscendo un'autonomia di azione a
tali soggetti e prescindendo da ogni autorizzazione della centrale
operativa".