Un medico che opera al 118 ha il dovere di attivarsi subito, in caso di urgenza, anche se non c'è stato l'ok da parte della centrale operativa. È quanto afferma la Corte di Cassazione spiegando che il medico in servizio ha pur sempre un suo margine di azione e di discrezionalità nel decidere. È per questo che se non si attiva rischia una condanna per rifiuto di atti d'ufficio. La decisione arriva dalla sesta sezione penale della corte (sentenza n.34402/2011) che ha convalidato una condanna ad un anno di reclusione inflitta ex articolo 328 del codice penale
ad un medico che era di turno al 118 di Palermo. Nella fattispecie il medico si era rifiutato di trasportare una paziente che aveva perso conoscenza in una struttura sanitaria idonea. La segnalazione però non era arrivata dalla centrale operativa ma da una comunità terapeutica e per questo il medico aveva deciso di non intervenire sulla base del fatto che le linee guida del 118 non consentono al medico di turno di allontanarsi dalla sua postazione senza una specifica segnalazione da parte della centrale operativa. Il caso finiva in tribunale e il medico veniva condannato ad un anno di reclusione per rifiuto di atti d'ufficio.
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