La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 27778/2003) ha ribadito quanto precedentemente affermato dalla Sezioni Unite in data 30 maggio 2001 e cioè che la scriminante del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti alla lettera le dichiarazioni dell'intervistato oggettivamente diffamatorie, solo quando vi sia un interesse pubblico alla conoscenza di tali dichiarazioni.
I Giudici del palazzaccio hanno così respinto il ricorso di una giornalista che aveva riportato dichiarazioni diffamatorie di un suo intervistato prive di un effettivo interesse pubblico.
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