La Corte di Cassazione, con la sentenza 10164, della Quinta sezione penale, depositata il 12 marzo 2010 ha confermato la condanna per diffamazione emessa contro un giornalista
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10164, della Quinta sezione penale, depositata il 12 marzo 2010 ha confermato la condanna per diffamazione emessa contro un giornalista, autore di un articolo ritenuto diffamatorio e un sindacalista che aveva rilasciato le dichiarazioni ritenute lesive della dignità della persona offesa dal reato. In particolare, ai due imputati era stato contestato di aver offeso la reputazione della direttrice di un carcere, mediante pubblicazione di un articolo sul quotidiano locale: l'articolo riportava a caratteri cubitali che, per la direzione del carcere, sarebbe stato più indicato un uomo piuttosto che una donna. Il giornalista, aveva invocato la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca (quanto meno sotto il profilo putativo), avendo svolto l'imputato
, secondo i suoi difensori un "ruolo asettico". Il secondo, affidandosi al giudizio della Corte, per la riforma della decisione di merito, aveva invocato la scriminante del giusto esercizio del diritto di critica sindacale. La Corte in riferimento del reato di diffamazione commesso dal giornalista, ha condiviso l'indirizzo dei giudici di merito che "correttamente, non hanno riconosciuto al (giornalista) l'invocata scriminante del diritto di cronaca. Essa non sussista sotto il profilo putativo, non risultando l'imputato
avere svolto alcuna verifica sulla notizia pubblicata. Ed invero la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte". Inoltre - ha aggiunto la Corte - "ogni questione sollevata circa l'attribuzione allo stesso (giornalista) della espressioni virgolettata non è proponibile in questa sede, trattandosi di questioni di merito e non di diritto". In riferimento al giusto esercizio del diritto di critica sindacale, invocato dal sindacalista, la Corte, riprendendo le motivazioni dei giudici di merito, ha affermato che la dichiarazione del sindacalista "è certamente lesiva della reputazione della (direttrice del carcere) trattandosi di un suggerimento assolutamente gratuito, sganciato dai fatti e che costituisce una mera valutazione, ripresa a caratteri cubitali nel titolo, nel quale si puntualizza proprio la necessità (sottolineata dal verbo "servire") di affidare la direzione del carcere comunque ad un uomo". La Corte ha inoltre ribadito che la dichiarazione del sindacalista "è sganciata da ogni dato gestionale ed è riferita al solo fatto di essere una "donna"… gratuito apprezzamento… contrario alla dignità della persona perché ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso".

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