Anche notizie flash di poche righe inserite in pagina senza firma possono far scattare la responsabilità del direttore di un giornale se i contenuti del pezzo sono diffamatori. E' quanto afferma la Corte di Cassazione spiegando che oltretutto se manca la firma si deve supporre un controllo più stringente e diretto. Sulla base di tale motivazione la Quinta sezione penale della Corte (sentenza n.15004/2012) ha reso definitiva una condanna inflitta al direttore di un giornale per un breve articolo diffamatorio. La Corte ha fatto notare come la notizia fosse per diversi motivi contrari alla verità. Nel suo ricorso il direttore del giornale aveva tentato di difendersi e di dimostrare la sua estraneità. Secondo il direttore la sua responsabilità doveva essere esclusa perchè aveva elaborato procedure standard come modello organizzativo da impartire ai giornalisti. Il direttore aveva anche sostenuto che la responsabilità penale doveva semmai gravare sull'autore dell'articolo. I giudici del palazzaccio hanno respinto il ricorso mettendo in evidenza "l'inerzia e negligenza nelle doverose verifiche del direttore di fronte ad un testo clamorosamente mendace". Per quanto riguarda poi il fatto che l'articolo fosse molto breve, secondo la Suprema Corte si tratta di una circostanza che non diminuisce in alcun modo la responsabilità. In particolare la corte afferma che"a nulla giova sostenere che la brevita' del pezzo permetta di restringere il grado di responsabilita' del direttore e consentirgli ambiti di trascuratezza". Da ultimo gli ermellini fanno notare che il direttore non può giustificarsi neppure adducendo difficoltà di controllo sull'operato dei giornalisti sparsi sul territorio.

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