Con la sentenza n. 16309, depositata il 26 luglio 2011 la Corte di Cassazione, in materia di successioni e, in particolare dell'azione di riduzione, ha stabilito che laddove il soggetto che propose l'azione di riduzione della donazione per lesione della quota di legittima nell'ambito della successione non abbia censurato la statuizione del giudice di appello, secondo cui la scelta della riduzione della donazione effettuata dal de cuius di un immobile diverso da quello individuato dal giudice di primo grado realizzava ugualmente la finalità propria dell'azione proposta, consistente appunto nell'ottenere la piena reintegrazione del diritto di legittimario, detta circostanza rende inammissibili per difetto di interesse i profili di censura: l'omessa impugnazione della “ratio decidendi”, giuridicamente del tutto sufficiente a giustificare la decisione adottata, rende definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, escludendo dunque la possibilità che sia cassata la sentenza del giudice di secondo grado.
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