Le donazioni lesive della quota di legittima e azione di riduzione (criterio cronologico e proporzionale)

Lesione quota di legittima

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Il principio della libertà testamentaria deve conciliarsi con la necessità che almeno una parte del patrimonio sia assegnato al nucleo ristretto d'eredi, anche al fine di consentire la continuazione del patrimonio familiare.
Al fine di preservare tal necessità, la normativa riserva ad una categoria di "successibili" una quota dei beni del defunto, che non può esser intaccata dalle eventuali disposizioni testamentarie e donative.
Il testatore, in vita, è pienamente libero di disporre del proprio patrimonio sia facendo testamento sia donazioni.
Ove il testatore, leda la quota che la normativa riserva ai legittimari (coniuge e discendenti), questi, possono agire in giudizio per la reintegrazione della quota di riserva loro riconosciuta.

Azione di riduzione

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Con l'azione di riduzione disciplinata dall'art. 557, comma 1, del codice civile, i legittimari, i loro eredi ed aventi causa, potranno, per reintegrare la quota legittima, richiedere la riduzione, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.
Per procedere alla reintegrazione della quota di riserva, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e donative che si assumono lesive, va ricostruito il patrimonio che il de cuius aveva al momento della morte (ricostruzione del relictum).
Per ricostruire il patrimonio del defunto, si riuniscono i beni che appartenevano al de cuius al tempo del decesso, e, poi, da essi si sottraggono i debiti ed i pesi gravanti sull'eredità, e si sommano, idealmente, i beni che il de cuius ha donato quand'era in vita; infine, s'imputa, alla quota spettante al legittimario pretermesso, quanto da questi ricevuto in vita dal testatore tramite donazione.

Sul valore così ottenuto, si conteggiano, le quote riservate ai legittimari.
Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell'art. 556 c.c. e comprendono:

a) la formazione della massa dei beni relitti;

b) la detrazione dei debiti e pesi ereditari;

c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione;

d) l'imputazione delle "liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante "c.d. imputazione ex se, prevista dall'art. 564 c.c., comma 2. In caso di lesione si procede alla riduzione delle disposizioni testamentarie. Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima".

Criterio cronologico e proporzionale

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La riduzione delle disposizioni testamentarie, laddove siano più d'una, avviene in modo proporzionale, senza distinguere tra eredi e legatari (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 35461 del 2 dicembre 2022).
Ove il de cuius voglia attribuire, il titolo di preferenza ad una disposizione testamentaria, rispetto alle altre, essa sarà oggetto di riduzione soltanto ove tramite le altre non si riesca a reintegrare la quota legittima che la legge riserva ai legittimari.

Le donazioni si riducono iniziando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori; con ciò si cerca di garantire l'irrevocabilità delle donazioni più remote, e ciò anche in ossequio al principio della libertà testamentaria.
Il criterio cronologico di riduzione previsto per le donazioni non può tuttavia operare allorquando si sia in presenza, non di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sarebbe possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre.

Caratteri dell'azione di riduzione

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L'azione di riduzione è un'azione personale, che non può esser oggetto di rinunzia dal legittimario, dagli eredi ed aventi causa, finché è vivo il testatore.
La prescrizione dell'azione decorre dalla data d'apertura della successione.
L'esercizio dell'azione non comporta un litisconsorzio necessario, né attivo, né passivo, essendo finalizzata solto alla dichiarazione d'inefficacia o di nullità della disposizione nei confronti dell'obbligato alla restituzione

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