L'Inps, con messaggio n. 13888 del 4 luglio 2011, rende noto che dal combinato disposto dell'art. 7-ter, comma 7, della L. 9 aprile 2009, n. 33 e dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 ed in virtù dell'art. 1, comma 31, della 13 dicembre 2010 n. 220, l'incentivo al lavoratore, percettore di cig in deroga, per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa, è prorogato per tutto il 2011. Pertanto, i beneficiari della Cassa integrazione guadagni in deroga che vogliono avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività auto imprenditoriale, una micro impresa oppure associarsi in cooperative, possono richiedere la liquidazione del trattamento di sostegno al reddito in un'unica soluzione. L'Istituto, rinviando per la disciplina di dettaglio sull'incentivo in questione a quanto stabilito con il DM n. 49409/2009 - concernente la corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l'autoimprenditorialità -, precisa che del predetto incentivo possono essere destinatari solo i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga.

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