Le indicazioni del ministero del Lavoro sulla richiesta ed erogazione del beneficio addizionale per chi percepisce il reddito di cittadinanza

Bonus aggiuntivo per i percettori del Rdc

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C'è il semaforo verde al bonus auto-impiego a favore dei percettori del reddito di cittadinanza (RdC). Chi ha intrapreso o intraprende l'attività autonoma (professionale, imprenditoriale o associazione in cooperativa) nei primi 12 mesi di fruizione del RdC ha diritto a un beneficio addizionale di 6 mensilità, nel limite di 780 euro mensili (massimo bonus: 4.680 euro). Lo prevede il decreto (in allegato) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 12 febbraio 2021, pubblicato il 15 maggio in Gazzetta Ufficiale che disciplina l'erogazione del beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza (Rdc).

Bonus aggiuntivo, i requisiti

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Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

- al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, risultino essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;

- entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, abbiano avviato un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;

- nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, non abbiano cessato, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;

- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del medesimo beneficio addizionale.

L'ammontare del beneficio addizionale è decurtato dell'importo eventualmente già erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc a titolo di altro incentivo.

Bonus aggiuntivo, importo ed erogazione

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L'importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione. Il beneficio addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate. Resta salvo, in capo all'Inps, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello «COM Esteso» per l'accesso al beneficio addizionale. Il beneficio viene erogato dall'Inps in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

Bonus aggiuntivo Rdc, revoca del beneficio

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Il beneficio addizionale viene revocato:

- qualora l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;

- qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

- qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, o sia destinatario di un provvedimento dell'autorità giudiziaria emanato ai sensi del successivo art. 7-ter.

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Foto: blog delle stelle
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