La Cassazione ha stabilito che i costi di rimozione dei veicoli rinvenuti su strade pubbliche gravano sull'ente concessionario
Con la sentenza n. 12529 depositata l'8 giugno 2011 la seconda sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di circolazione stradale, i costi di rimozione, custodia, cancellazione dal pubblico registro automobilistico e demolizione auto dei veicoli rinvenuti dagli organi di polizia su strade pubbliche gravano sull'ente concessionario della strada sulla quale i veicoli sono stati rinvenuti, salva, ovviamente, la rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli.

In particolare, la Cassazione ha aggiunto che conclusione, d'altra parte, oltre che sulla norma di legge trova un suo fondamento anche nel senso comune, posto che non si vede per quale ragione - hanno spiegato i giudici di legittimità - l'ente che sfrutta a fini economici l'autostrada dovrebbe disinteressarsi del fatto che sulla stessa si accumulino veicoli abbandonati op altri rifiuti di vario genere.

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