Cassazione Civile 2^ Sezione n°6092 del 15 mar '11 consente di fare il punto sullo stato dell'arte in tema di irregolarità formali degli atti del procedimento sanzionatorio, in particolare nella contestazione delle violazioni al Codice della Strada. Gli Ermellini di Piazza Cavour - Presidente Dott. Giovanni SETTIMJ e Relatore Dott. Stefano PETITTI - richiamano i precedenti di legittimità costituiti da Cass. n°4459 del '03, Cass. n°19979 del '04 e Cass. n°20707 del '06 e ribadiscono che non ricorre nullità dell'atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo quando dal CONTESTO dell'atto risulti la qualità di organo della persona giuridica
pubblica dell'autore della sottoscrizione, quantunque risulti indecifrabile o incompleta; viene riversato sul contravventore l'onere di dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata. Scaturisce dall'iter argomentativo della Corte di Cassazione che non è invalida l'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della Legge n°689 del 24 nov '81 ove rechi una sottoscrizione illeggibile ma preceduta dalla dicitura "per il Prefetto", a meno che l'interessato non dimostri la falsità della firma ovvero la mancanza della delega che da detta indicazione è certificata. In pratica, lo Stato si chiude a riccio difendendo a spada tratta anche atti che magari rivelino sciatteria nella stesura, purché non si realizzi un VULNUS al DIRITTO DI DIFESA. In un passo della pronuncia della Prima Sezione n°20707/'06 (citata nel corpo della sentenza
in disamina) in cui parte ricorrente era, invece, il Comune di Verona, rimasto soccombente avanti al GdP scaligero, si legge: "la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione". Colpisce quel "quale che sia la FORMA usata". Paradigmatica, anche per il costante richiamo che a tale pronuncia compiono tutte le restanti, rimane la sentenza della Cassazione - Prima Sezione, n°4459/'03 che sul punto controverso così testualmente si esprime: "in ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo tale accertata idoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza - ingiunzione. Ne deriva, in relazione al caso di specie, l'accoglimento del ricorso in relazione al profilo del motivo relativo alla mancata notifica all'interessato di un originale o di una copia autentica del verbale di cui al primo comma dell'art. 385 del regolamento di attuazione del Codice della Strada
, in quanto il giudice dell'opposizione, per ritenere viziato il procedimento (e quindi l'ordinanza - ingiunzione), avrebbe dovuto verificare se i dati riportati nel verbale di contestazione erano idonei a garantire all'interessato il DIRITTO DI DIFESA, mentre si è limitato a constatare la mancata notifica del verbale di accertamento e la mancata riproduzione nel verbale di contestazione di quello di accertamento, pur affermando che ne erano stati riportati i dati". Ve la immaginate la 'povera' ricorrente che aveva subìto la sanzione di € 290,53 trasformarsi in una sorta di detective alla Tom Ponzi per appurare la non autenticità della sottoscrizione del Prefetto? Ad ogni modo, la morale che se ne trae è sempre quella che per l'Amministrazione (e per le società di gestione dei parcheggi) tutto viene permesso e tutto viene consentito, mentre il cittadino ...ahilui! Uno squilibrio Stato-Cittadino in senso perdonistico, al limite del misericordioso, per gli Organi statuali che si rivela invero anomalo in tempi che, per contro, prevedono sempre maggiori inasprimenti di carattere FORMALE. E s'insegna che la forma è sostanza. Vivessimo in una Nazione con trasporti pubblici d'eccellenza, con treni dignitosi, una stangatina a chi opta per l'autovettura privata ci starebbe pure. Inutile soggiungere che il ricorso sporto avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione del GdP di Rimini è stato dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile (toh, mavà! Che novità) con vittoria della Prefettura riminese sull'Avv. Marco MAGNANI che, con l'Avv. Paolo PANARITI di Roma, ha tutelato la ricorrente. La loro battaglia di principio finisce qui. Fortuna ha voluto che l'Ente riminese non abbia svolto, malgrado una rinnovazione nelle notificazioni, attività difensiva in sede di legittimità, altrimenti povera ricorrente. Form a disposizione per commenti, incontri e scontri. Non saremo "IENE", ma cerchiamo pur sempre di stare dalla parte del cittadino.
Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta


Scrivi all'Avv. Paolo Storani
(Per la rubrica "Posta e Risposta")
» Lascia un commento in questa pagina
Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
Rubrica Diritti e Parole di Paolo Storani   Diritti e Parole
   Paolo Storani
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: