Divorzio, il procedimento prosegue anche senza una nuova separazione
Redazione |

Divorzio, il procedimento prosegue anche senza una nuova separazione

La Cassazione chiarisce che il divorzio può proseguire anche se la nuova domanda di separazione è inammissibile, quando i coniugi risultano già legalmente separati e non riconciliati

La domanda di divorzio può essere esaminata anche quando quella di separazione, proposta congiuntamente, viene dichiarata inammissibile. È quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 28519 del 6 novembre 2026, relativa al cumulo delle domande previsto dall’articolo 473-bis.49 c.p.c.

La vicenda riguarda un uomo che nel 2024 aveva chiesto contestualmente separazione e divorzio. Il Tribunale di Milano aveva escluso la necessità di una nuova separazione, poiché i coniugi erano già separati consensualmente dal 2007 e non si erano riconciliati. Il giudizio era quindi proseguito per il divorzio.

La Corte d’appello aveva invece ritenuto necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione, dichiarando improcedibile anche la domanda di divorzio.

La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale del marito, precisando che l’inammissibilità della nuova domanda di separazione non determina automaticamente lo stop del procedimento di divorzio.

Il principio è che, quando la separazione legale sia già intervenuta e non vi sia stata riconciliazione, la domanda di divorzio può proseguire, purché sussistano gli ulteriori presupposti di legge.

La Suprema Corte ha quindi disposto il rinvio, chiarendo che la mancanza del giudicato sulla pronuncia relativa alla separazione può comportare, nei casi previsti, soltanto un differimento della trattazione del divorzio e non la sua automatica improcedibilità.



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