Il mito della precedenza assoluta del pedone sulle strisce è quasi al tramonto. Quante volte vi sarà capitato di veder sbucare pedoni che si “lanciano” sugli attraversamenti pedonali, totalmente incuranti dei veicoli in arrivo e convinti di essere intoccabili perché sulle strisce?
Con lo schema di decreto legislativo che riscrive il Codice della strada, il diritto di precedenza resta, ma al pedone viene affidato un ulteriore compito, quello di fermarsi prima di cominciare l’attraversamento e di accertarsi che il conducente del veicolo in arrivo lo abbia effettivamente visto.
In questo articolo confronteremo la disciplina oggi vigente con quella proposta dal governo e vedremo quali sono i nuovi obblighi e le nuove sanzioni per gli utenti della strada.
Che cosa prevede oggi il Codice della Strada per chi attraversa sulle strisce
La disciplina vigente (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) pone l'onere principale sul conducente. L'art. 191, comma 1, impone a chi guida di rallentare gradualmente e di fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce o si trovano nelle loro immediate vicinanze. La regola vale quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori.
L'art. 190, relativo al comportamento dei pedoni, impone di servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi, ma non prevede che chi attraversa si fermi o verifichi se i conducenti lo abbiano visto prima di muoversi.
La violazione dell'art. 190 è punita con una sanzione da 26 a 102 euro (comma 10).
Le novità dell'art. 64 dello schema di riforma
Le novità per i pedoni sono contenute principalmente nell’art. 64 dello schema di riforma, che disciplina il comportamento dei pedoni e dei conducenti di veicoli.
Il comma 6 della norma prevede che, durante gli attraversamenti pedonali, i pedoni prestino “la massima attenzione al fine di evitare sinistri ovvero situazioni di pericolo per sé o per gli altri utenti della strada”.
Essi devono astenersi “dal compiere movimenti repentini o imprevedibili ovvero cambi di traiettoria di marcia, fatte salve le situazioni di necessità”. Inoltre, prima di iniziare l’attraversamento, devono fermarsi e verificare “che i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermino per dare loro la precedenza”.
In sostanza, la norma introduce un vero e proprio dovere di cooperazione attiva da parte del pedone. Nonostante ciò, il diritto di precedenza non viene cancellato. Infatti, la regola secondo cui i conducenti devono rallentare e dare la precedenza a chi si trova sulle strisce o nelle vicinanze (oggi contenuta nell'art. 191), viene sostanzialmente ribadita dal comma 12 dell’art. 64. Esso prevede che, in mancanza di agenti o semafori che regolino il traffico, i conducenti diano “la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”.
Per chi viola i nuovi obblighi di cautela di cui al comma 6, la tabella allegata allo schema indica una sanzione da 40 a 160 euro, a differenza dei 26 - 102 euro dell'art. 190 oggi in vigore.
Lo schema non contiene invece la sanzione specifica di 75 euro per chi attraversa guardando lo smartphone, che compariva nella bozza circolata in estate e che non è stata confermata. Un'occasione preziosa mancata. Sono innumerevoli i pedoni che camminano con il telefono in mano. Questa previsione sanzionatoria sarebbe certamente stata opportuna.
Fuori dalle strisce, dalla prudenza al momento più favorevole
Dove le strisce mancano o distano più di 100 metri, oggi il pedone può attraversare la strada solo in senso perpendicolare, facendo attenzione a evitare situazioni di pericolo, e deve dare la precedenza ai conducenti (art. 190, commi 2 e 5).
Il comma 7 dell'art. 64 mantiene l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e l'attraversamento perpendicolare, ma richiede particolare attenzione al traffico, impone di scegliere il momento più favorevole e richiama il divieto di movimenti repentini previsto per l’attraversamento sulle strisce. In questo caso, la tabella indica una sanzione da 25 a 100 euro.
Un’ulteriore novità riguarda la visibilità. Ai sensi del comma 9 dell’art. 64, chi cammina sulla carreggiata fuori dai centri abitati, di notte e dove manca la pubblica illuminazione, dovrà rendersi visibile. Per farlo potrà servirsi alternativamente di un giubbotto o di bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di un dispositivo che proietta in orizzontale una luce arancione in tutte le direzioni oppure di ogni altro adeguato dispositivo di illuminazione. La violazione comporta una sanzione da 40 a 160 euro.
Il nuovo Codice non è ancora in vigore. La nuova disciplina entrerà in vigore il 1° aprile 2027, mentre le sue disposizioni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2028, e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Fino a quel momento, quindi, per i pedoni vale la disciplina oggi vigente.

