Il candidato sindaco figlio del Presidente dell’Ordine degli Avvocati si presenta in udienza con una collega non identificata
Redazione |

Il candidato sindaco figlio del Presidente dell’Ordine degli Avvocati si presenta in udienza con una collega non identificata

Nella separazione instaurata dalla moglie fedifraga che si è rifiutata di produrre la documentazione reddituale obbligatoria per legge, il marito invalido perde i figli e la casa per cui deve continuare a pagare il mutuo

È quanto accaduto al Tribunale di Trani (v. decreto allegato)

L’Avvocato del marito tradito entra in aula, trovando la controparte che ha iscritto il ricorso con altri due avvocati, uno dei quali mai visto, né sentito; chiede chi sia il terzo incomodo, non dotato di procura.

Il difensore di controparte risponde, riferendosi a una non meglio precisata collega di studio.

L’avvocato del marito chiede ancora se la misteriosa collega è in nomina o se si trova lì per assistere all’udienza.

Avvocato, ehhh le domande le faccio io!” – esclama il giudice, redarguendo il legale del marito ed esortando il difensore della donna e la sua misteriosa collega a rimanere in aula per procedere all’interrogatorio di cui all’art. 473 bis 21 c.p.c.

Collega che non verrà mai identificata, neppure con il successivo verbale d’udienza in cui si dà atto di un solo difensore della donna.

Difensore e assistita che si conoscono benissimo, visto che sono candidati alle elezioni per il Comune di Molfetta rispettivamente per Fratelli d’Italia e Italia Libertas Unione di Centro. Lui in qualità di aspirante sindaco, figlio del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani; lei nella di lui lista, dove all’esito delle elezioni avrà apportato la misera quantità di 2 (d-u-e) voti.

La vicenda previa

La coppia si conosce nel 2014 e dalla relazione nascono due figli. Per un decennio lei non lavora, lui compra casa intestandosi il mutuo, che tuttora continua a pagare.

La relazione va avanti fino al 2023, anno in cui la donna si iscrive in palestra. Lei non vuole che lui dorma nel letto matrimoniale. Lo obbliga a dormire in un’altra stanza, al punto che per parlare in casa si devono scrivere via messaggistica immediata. Le relazioni intime si fanno via via più rare, le conversazioni di coppia anche. Lui supplica amore, lei lo allontana con la tecnica del soft ghosting (atto passivo che ha come conseguenza l’interruzione della risposta ai bisogni emotivi, affettivi e di supporto del coniuge) e del quiet quitting (il passivo, lento e progressivo abbandono della relazione, aspettando che l’altra parte si accorga dell’assenza di investimento e decida di chiudere).

Lui ci casca, e ad aprile del 2025 firma la separazione consensuale, che dopo qualche mese dovrà essere omologata dal Giudice. Le lascia la casa, le compra un’auto, oltre al mantenimento per i figli.

Appena dopo la firma, però, viene contattato da una ragazza.

Io so chi è la tua ex, e si sentiva con il mio ex. Solite scuse… per poi sapere tante cose…”. È l’ex fidanzata dell’amante della moglie, gli racconta della relazione extraconiugale, di come i due si sono conosciuti e della palestra dove è nata la relazione.

L’uomo decide allora di tornare a casa sua e di ritirare la separazione consensuale che avrebbe dovuto essere omologata dal Tribunale di Trani.

La moglie è molesta, non vuole stare sotto lo stesso tetto con lui, carica i figli e se ne va nella casa di sua proprietà, dove vivono la madre e il di lei marito. 

Il ricorso introduttivo

La donna chiede allora la separazione giudiziale. Lavora dal 2024, ma al giudice dice di non avere un lavoro, almeno fino a poco prima dell’udienza. Non presenta estratti conto, né la dichiarazione dei redditi, né il contratto di lavoro.

Il ricorso dipinge un marito violento, impotente, menefreghista nei confronti della moglie, che a sua volta si rappresenta come povera bistrattata, costretta a casa con i figli e senza un lavoro per volontà del marito.

L’atto introduttivo si sofferma altresì sul ritorno a casa dell’uomo prima dell’omologazione della consensuale, alterato a tal punto da indurre la moglie ad allontanarsi dall’abitazione per salvaguardare la sua incolumità e quella dei figli.

La difesa del marito

La moglie non sa che il marito è ormai a conoscenza della sua pregressa relazione extraconiugale. E neppure immagina che la sera del ritorno a casa rimarrà audio registrata.

Figlio di puttana”, “coglione”, “verme”, “testa di merda”, “persona di merda”, “per me sei morto”, “devi morire male, ma morto male!” , “[i figli te li metti] nel culo”, “lui sarà sempre e rimarrà il padre più di merda che si sia mai visto”, “lui me lo vuole mettere in culo ma non ha capito che in culo glielo metterò io”, sono solo alcuni degli insulti diretti dalla moglie al marito prima di allontanarsi volontariamente da casa, portandosi via i figli senza alcun consenso del coniuge.

Il marito contesta l’ammissibilità del ricorso della moglie, all’interno del quale non è rinvenibile alcun documento contabile e reddituale, né gli estratti conto degli ultimi tre anni, propedeutici al ricorso stesso. La moglie dice di non lavorare, nonostante abbia un lavoro dal 2024. Informazione di cui è a conoscenza anche il suo avvocato, poiché la posizione lavorativa risulta dal curriculum depositato sul sito internet della casa comunale in vista delle elezioni a cui i due sono candidati per la stessa lista.

Il marito, in cambio, ha sempre investito i proventi dell’attività lavorativa nella famiglia, nel mutuo di casa e nel benessere dei figli.

Il resto è scritto nei messaggi whatsapp della coppia, da cui si evince il cambio di rotta a partire dall’iscrizione in palestra di lei, le fotografie del marito lasciato da solo a casa con i figli nonostante un tumore ai polmoni, il marito che chiede alla moglie se si è innamorata di qualcun altro, la moglie che nega, nonostante un regalo fatto all’amante con la carta di credito del coniuge. 

Il provvedimento del giudice: l’art. 473 bis 12 c.p.c. non si applica. Il coniuge economicamente più debole è quello che afferma di esserlo, senza necessità di prove a supporto.

La documentazione oggettiva presentata dal marito (se mai sia stata letta) non ha evidentemente convinto il giudice del Tribunale di Trani, che con ordinanza del 30 luglio 2026 ha messo a tacere ogni difesa del marito, usando il metodo già sperimentato durante l’udienza di maggio.

Assegnazione della casa familiare alla moglie, mantenimento dei figli e della moglie a carico del marito, collocamento prevalente presso di lei perché considerato il coniuge “economicamente più debole”, con conseguente stravolgimento della vita dei figli abituati da oltre un anno all’affidamento paritetico.

Un nuovo principio giurisprudenziale, che stravolge la certezza del diritto laddove afferma che il coniuge economicamente più debole sia quello che afferma di esserlo, pur non presentando alcuna prova in merito, nonostante la previsione di cui all’art. 473 bis 12 del codice di procedura civile.

Diritto del padre di vedere i figli 8 ore durante la settimana e un giorno durante il fine settimana ogni due settimane.

Il tutto al netto della soglia di sopravvivenza, dato che al marito resterebbero circa 160,00 euro al mese per vivere in strada, non rimanendo neppure il denaro per pagare un eventuale affitto.

Riflessioni sul caso in esame

Il Tribunale di Trani non ha minimamente tenuto in considerazione la difesa del marito resistente, né la relazione extraconiugale della moglie, né il benessere dei figli, da ormai oltre un anno abituati a convivere con i genitori a giorni alterni, vedendo il padre nella casa coniugale volontariamente abbandonata dalla madre.

La mancanza, all’interno del ricorso di qualsivoglia documento contabile a giustificazione del reddito, avrebbe dovuto deporre per l’inammissibilità dello stesso, in applicazione dell’art. 473 bis 12 c.p.c. Così non è stato, e il Tribunale ha deciso di assegnare la casa coniugale alla moglie nonostante la stessa abbia una casa di sua proprietà, e di stabilire l’obbligo di mantenimento dei figli e della moglie fedifraga in capo al marito, al quale il giudice ha addirittura attribuito uno stipendio maggiore rispetto a quello reale.

Atteggiamento giudiziario che fa riflettere, specie quando in ambito nazionale e internazionale non si fa che parlare di miglior interesse dell’infanzia.

Una decisione destinata a far discutere e che, si spera, venga riformata nei successivi gradi di giudizio. 




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