La mancanza di precedenti della Corte di cassazione su una determinata questione non basta a escludere la responsabilità professionale del difensore. Se il legale omette di informare il cliente del deposito della sentenza e gli impedisce di proporre impugnazione nei termini, può essere chiamato a risarcire il danno derivante dalla perdita di una concreta possibilità di ottenere un esito favorevole. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 19440/2026.
La vicenda riguardava alcuni soci di una cooperativa fallita che avevano promosso un’azione nei confronti del Ministero del Lavoro per omessa vigilanza. Dopo il rigetto della domanda in primo e secondo grado, l’avvocato comunicò l’esito dell’appello ai clienti con quasi venti mesi di ritardo, quando il termine per il ricorso in Cassazione era ormai decorso.
Nel successivo giudizio per responsabilità professionale, i giudici di merito avevano escluso il risarcimento, ritenendo non dimostrato che i clienti, se tempestivamente informati, avrebbero effettivamente impugnato la decisione.
La Suprema Corte ha invece censurato tale impostazione, evidenziando che il giudizio sulla probabilità di proporre ricorso non può essere fondato su elementi emersi successivamente. Secondo i giudici di legittimità, è conforme alla normale esperienza che una parte, venuta a conoscenza di una sentenza sfavorevole, valuti l’impugnazione; al contrario, l’omessa comunicazione impedisce qualsiasi scelta.
La Cassazione ha inoltre precisato che l’assenza di precedenti favorevoli o l’incertezza interpretativa non consentono di formulare automaticamente una previsione negativa sull’esito del ricorso. In mancanza di precedenti, infatti, non è possibile dedurre che l’impugnazione sarebbe stata destinata al rigetto.
Per i giudici di legittimità, la motivazione adottata nei precedenti gradi di giudizio era carente, poiché non spiegava quale collegamento logico e giuridico consentisse di ritenere che la mancanza di precedenti comportasse una ridotta probabilità di accoglimento del ricorso. Per questo motivo, l’ordinanza n. 19440/2026 ha disposto la cassazione della sentenza con rinvio.





