Il fatto che una sentenza sia ricorribile in appello non vale ad escludere la responsabilità professionale dell'avvocato che abbia commesso errori se la sua condotta ha danneggiato il cliente. Gli effetti negativi della negligenza del professionista debbono dunque essere comunque risarciti. Nel caso preso in esame dalla Corte (Sentenza n. 15718/2010) il danneggiato da un incidente stradale aveva perso la possibilità di essere risarcito del danno a causa di un difetto di legittimazione passiva
. La sentenza poi era passata in giudicato. I giudici di merito avevano escluso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dall'avvocato ma ora la Corte, accogliendo il ricorso del danneggiato, ha fatto notare che la possibilità di rimediare mediante la proposizione dell'appello non basta di per sè ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire del danno che è stato conseguenza della negligenza professionale. L'appello - si legge nella parte motiva della sentenza - "protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l'aleatorieta' insite in ogni controversia, sicche' il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte". Del resto non è possibile sapere se "l'impugnazione avrebbe consentito alla parte di rimediare per intero ai danni derivanti dalle inadempienze del legale nel giudizio di primo grado".
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