È irragionevole e in contrasto con il principio d'eguaglianza richiedere, per risultare assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale. È quanto ha affermato, in linea con la costante giurisprudenza in materia, la Corte costituzionale con la sentenza numero 70/2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due diverse disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia. La Corte ha ribadito che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all'abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento. In quanto sganciato da ogni valutazione su tale stato di bisogno, tale requisito si rivela incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. Il giudice delle leggi ha conclusivamente confermato che il requisito della pregressa e protratta residenza nel territorio regionale è intrinsecamente irragionevole, perché del tutto non correlato con la funzione propria dell'edilizia sociale; determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Per la Consulta, è in contrasto con l'art. 3 Cost. richiedere per un alloggio di edilizia sovvenzionata la residenza pregressa e protratta
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