2) ribadendo la perseguibilità d'ufficio delle predette fattispecie di reato, riconosciuta dalla giurisprudenza prima dell'introduzione dello stesso art. 570-bis c.p.
Quanto al primo profilo, la Cassazione precisa che il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dell'art. 570bis c.p. (peraltro attualmente ritenuto configurabile anche con riguardo alla violazione di obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di
matrimonio – v. la recente
sentenza Cass. Pen., Sez. VI, del 4.11.2019, n. 44695) è configurabile anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018, stante la continuità normativa tra la fattispecie codicistica neointrodotta e le abrogate disposizioni della Legge n. 898/1970 e della Legge n. 54/2006 (cfr. ex multis Cass. Pen., sentenze n. 55744 del 24.10.2018; n. 56080 del 17.10.2018; n. 37766 del 2.08.2018; n. 27175 del 13.06.2018; n. 29902 del 3.05.2018; n. 14731 del 30.03.2018; n. 12393 del 16.03.2018; n. 25267 del 19.05.2017).
In particolare, la Corte sottolinea il carattere solo formale dell'abrogazione delle fattispecie criminose di cui alle leggi da ultimo richiamate; fattispecie che sono state riunite nel nuovo art. 570bis c.p. (peraltro anch'esso strutturato tramite il rinvio quoad poenam all'art. 570 c.p.4). E ciò poiché la Legge
delega n. 103/2017, appunto attuata con il D.Lgs. n. 21/2018, e come precisato altresì dalla Corte Costituzionale (cfr. i punti 7.4 e 10.1 della
sentenza del 18.07.2019, n. 189), esprime una finalità meramente compilativa, essendo diretta a realizzare un semplice trasposizione delle figure criminose già esistenti nel corpus del
codice penale (principio della c.d. "riserva di codice" in materia penale), senza apportare modifiche sostanziali: la stessa relazione ministeriale allo schema di
decreto legislativo afferma che il nuovo art. 570bis c.p. opera un "assorbimento" delle fattispecie abrogate e che "la modifica, da un lato, non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a
Costituzione è stata comunque ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale (da ultimo con
sentenza n. 220 del 2015), dall'altro, contempla le ipotesi (già previste mediante rinvio agli articoli 5 e 6 della stessa legge) di scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del
matrimonio oltre che quella dell'assegno dovuto ai figli nelle medesime evenienze"5.
Perseguibilità d'ufficio
Quanto al secondo profilo, posta la predetta continuità normativa tra le fattispecie extracodicistiche abrogate e quella codicistica nuova, la Cassazione conferma il perdurante regime della perseguibilità d'ufficio della fattispecie incriminatrice. Detta linea interpretativa trova avallo nella giurisprudenza della Corte che ha evidenziato come il richiamo operato dall'art. 12sexies della Legge n. 898/1970, e dall'art. 3 della Legge n. 54/2006 che alla stessa rinvia, all'art. 570 c.p. sia finalizzato unicamente a determinare il trattamento sanzionatorio (come è stato chiarito, con riferimento alle pene alternative di cui al primo comma) e non riguardi, invece, il regime di perseguibilità stabilito dalla norma di rinvio al comma 3.
La Cassazione, nella pronuncia in commento, fa espresso richiamo alla
sentenza Cass. S.U. n. 23866 del 31.05.2013 che ha risolto i dubbi interpretativi riguardo la pena applicabile alla violazione dei richiamati articoli delle Leggi n. 898/1970 e 54/2006 in funzione dei commi 1 e 2 dell'art. 570 c.p.: oltre a essere rafforzata dall'"argomento storico", la conclusione della Corte è che "il richiamo all'art. 570 cod. pen. è limitato soltanto alla pena. In mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, siffatto rinvio deve intendersi riferito - in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale - al primo comma dell'art. 570 cod. pen., che costituisce l'opzione più favorevole all'
imputato" (principio del "favori
rei", che propende per la pena alternativa tra pecuniaria e detentiva, piuttosto che quella cumulativa). Si consideri, peraltro, che la questione afferente il regime di punibilità dei reati poi trasfusi nell'art. 570bis è stata oggetto (come ricordato dalla stessa Cassazione, sebbene con specifico riferimento all'art. 12sexies della legge sul divorzio) di puntuale vaglio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale del 5.11.2015, n. 220)6.
A fronte delle ordinanze di rimessione al giudice delle leggi, che hanno altresì sollevato dubbi interpretativi anche in merito al raffronto di quella de qua con ulteriori fattispecie penalistiche quali l'art. 388 c.p. e l'art. 6 della Legge n. 154/2001 ("Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"), la Corte Costituzionale – accogliendo il "nuovo diritto vivente" della Cassazione a S.U. del 2013 – ha ritenuto che "in tale prospettiva, non può quindi ritenersi che trasmodi nell'irrazionalità manifesta e nell'arbitrio la scelta legislativa di prevedere, nelle situazioni di crisi o dissoluzione del rapporto coniugale –
divorzio, ma anche separazione, in virtù della citata norma estensiva di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006 – la perseguibilità d'ufficio delle inosservanze dei provvedimenti giudiziali che incidono sull'interesse al mantenimento dei figli minori, pur a fronte della perseguibilità a
querela di quelle relative al loro affidamento" (ossia con riferimento all'art. 570, comma 1, c.p.). A ogni buon conto, è la stessa
sentenza in commento che, nel riprendere quanto affermato nella citata pronuncia di costituzionalità, rimarca come non si possa "misconoscere che il sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari risulti, nel suo complesso, frammentario e disarmonico", ma che, essendo state escluse discrasie qualificabili in termini di manifesta irrazionalità, la relativa soluzione è comunque rimessa al Legislatore; pertanto, in difetto di nuove disposizioni di legge sul tema della procedibilità, non può che essere confermato il regime di perseguibilità di ufficio previsto per le ipotesi di reato ora punite dall'art.570bis c.p.
L'attuale quadro sinottico
Per un verso, il delitto di cui all'art. 570bis c.p., che si è appurato essere sottratto alla perseguibilità a
querela della
persona offesa, estende le pene alternative (multa o reclusione) di cui all'art. 570, comma 1, c.p. al soggetto che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del
matrimonio ovvero che viola gli obblighi di natura economica in materia di
separazione dei coniugi e di
affidamento condiviso dei figli. Fatta salva l'estensione giurisprudenziale della fattispecie alla violazione degli obblighi riferiti anche all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio7, la giurisprudenza di legittimità non ha mutato l'interpretazione elaborata sulla base delle norme extracodicistiche ora abrogate, ossia il fatto che il delitto sanzioni l'inadempienza a qualsivoglia corresponsione economica – riconnessa non solo al
divorzio, ma a ogni forma di separazione e scioglimento del
matrimonio – stabilita in un provvedimento dell'autorità giurisdizionale.
Per altro verso, l'art. 570 c.p. disciplina due fattispecie incriminatrici8 riferite entrambe alla perduranza del rapporto di coniugio o comunque, sebbene con alcuni elementi peculiari, alla responsabilità genitoriale.
In particolare, la fattispecie di cui al comma 1 – punita con la pena alternativa della
multa o della reclusione, e perseguibile su
querela di parte come specificato dal comma 3 dello stesso articolo – sanziona la violazione degli "obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge" sia sotto il profilo morale che economico9 , anche a prescindere da uno specifico provvedimento autoritativo impositivo di specifici obblighi.
Più specifico è il delitto di cui al comma 2, cui si applicano congiuntamente la
multa e la reclusione e che risulta perseguibile d'ufficio nel caso di cui al numero 1 e, quando il reato è commesso a danno di minori, in quello di cui al numero 2.
Sotto un profilo più strettamente economico, questa norma sanziona chi, in costanza del rapporto coniugale, "malversa o dilapida" i beni del coniuge o dei figli minori (nonché del pupillo, qualora si tratti di un rapporto di tutela ex art. 357 e ss. del c.c.), oppure – e in ciò si concreta il disvalore penale rispetto al comma 1 – provochi la mancanza dei "mezzi di sussistenza" ai figli minori (o, come da giurisprudenza costante, anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), agli ascendenti o al coniuge, ancorché separato senza colpa.
Studio Legale Avv. Francesco Pace
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2 Recita l'art. 12sexies della c.d. "
Legge sul Divorzio" (introdotto con L. n. 74/1987) che "Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del
codice penale". L'articolo è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 21/2018; ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo Decreto, a far data dal 6.04.2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 570bis c.p., contestualmente introdotto nel Codice.
3 L'art. 3 ("Disposizioni penali") della legge sull'affidamento condiviso prescriveva che "In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898". Anche detto articolo è stato abrogato con il D.Lgs. n. 21/2018 - art. 7, comma 1, lett. o) – e ogni riferimento ricondotto all'art. 570bis c.p.. Rilevante è, altresì, l'art. 4 ("Disposizioni finali"), comma 2, della predetta Legge n. 54/2006 che, ancora in vigore, recita "Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".
4 Art. 570 c.p. ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare"): "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge".
5 cfr. altresì la relazione tematica n. 32/2018 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione relativamente all'introduzione dell'art. 570bis c.p.
6 Cfr. punto 3: "Nella giurisprudenza di questa Corte… Si è, altresì, precisato che il modo di perseguibilità non è necessariamente connesso alla maggiore o minore gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena (sentenza n. 7 del 1987, ordinanza n. 91 del 2001), potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso (ordinanza n. 27 del 1971). L'opzione per il regime della perseguibilità a querela non postula, inoltre, immancabilmente il carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale e la natura meramente privatistica dell'interesse offeso. A spiegare l'istituto della querela concorrono, infatti, sia l'interesse pubblico sia l'interesse privato: la scelta di tale modo di procedibilità, in casi nei quali pure è innegabile la presenza di un interesse della collettività, deriva dal fatto che il legislatore, nella tenuità dell'interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica criminale e di opportunità, rendere rilevante, come presupposto della perseguibilità del reato, la volontà del privato (ordinanza n. 204 del 1988)".
7 V. sentenza Corte Costituzionale del 18.07.2019, n. 189, che rigetta le questioni di legittimità costituzionale in quanto in parte inammissibili e in parte infondate. In argomento, anche la recente sentenza Cass. Pen., Sez. VI, del 4.11.2019, n. 44695. 8 Si evince nella richiamata giurisprudenza (S.U. del 2013 e Corte Costituzionale del 2015) il superamento del passato orientamento secondo il quale le prescrizioni di cui al comma 2, dell'art. 570 c.p. costituissero fattispecie aggravata rispetto alla "fattispecie base" di cui al comma1. Attualmente le due disposizioni sono considerate reati distinti, con diverso regime sanzionatorio e di procedibilità. 9 Il "diritto vivente" maturato dopo le S.U. del 2013 ha rivisitato e totalmente mutato l'orientamento pregresso secondo il quale la fattispecie di cui al comma 1, dell'art. 570 c.p. riguardasse la violazione degli obblighi morali verso il coniuge o i figli, mentre quella di cui al comma 2 apprestasse una tutela strettamente economica, seppure ricondotta alla procurata "mancanza dei mezzi di sussistenza" dei discendenti, degli ascendenti o del coniuge, ancorché separato senza colpa.