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Influenza aviaria: modalità di recupero dei contributi sospesi

Il Decreto- Legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2006, ha definito, all'art.23, le modalità di recupero dei contributi sospesi dal comma 3-bis dell'art.5 della Legge 30 novembre 2005, n. 244, modificato dall'art. 1-bis, comma7 della Legge 11 marzo 2006, n.81. I soggetti beneficiari della sospensione devono provvedere al pagamento dei contributi sospesi dal 1 gennaio al 31 ottobre 2006 in unica soluzione - senza aggravio di sanzioni ed interessi - o in quattro rate mensili con quota capitale costante gravate da interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2.5%. Il recupero decorre dal 16 novembre 2006. LaPrevidenza.it, Inps, Circolare 14.11.2006 n° 131
Data: 07/12/2006
Autore: www.laprevidenza.it