Sospensione contributiva - “A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".
LaPrevidenza.it, 03/06/2006
Inps, Circolare 19.5.2006 n° 72
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Il divieto di delega all'amministratore per la partecipazione all'assemblea condominiale non si estende ai suoi parenti
- Ricorso per Cassazione: quando è inammissibile
- Assoluzioni, obbligo di pubblicare le notizie favorevoli
- Case popolari agli stranieri: la Consulta rinvia alla CGUE
- Licenziamenti piccole imprese: indennità di sei mesi può essere superata



