Come già esposto nella circolare 33/2006, la Finanziaria 2006 ha fissato al 30 settembre 2006 il versamento della contribuzione sospesa, con le modalità di cui all'art. 9 c. 17 della L. 289/02, che ha previsto la possibilità di una definizione automatica mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti per capitale e interessi, diminuite al 10%. Il termine è da considerarsi perentorio. Si precisa che per coloro che non si sono avvalsi della suddetta definizione automatica il termine di ripresa della riscossione dei contributi sospesi resta quello previsto dall'art. 1 c. 142 della L 311/2004, ovvero il 30 giugno 2006. Nella fattispecie il debito contributivo è soggetto al regime sanzionatorio vigente a decorrere dalla suddetta data e per l'intero importo.
LaPrevidenza.it,
Inps, Circolare 13.12.2006 n° 145
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