Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Rifiuto di fornire le proprie generalità? Il reato + istantaneo



di Luigi Del Giudice - L'articolo 651 del codice penale punisce chiunque,richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiutadi dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o sualtre qualità personali.

Si tratta di un reato contravvenzionale istantaneo ilquale si perfeziona appunto nel momento stesso in cui il soggetto attivodel reato, al quale sia stato legittimamente richiesto, si rifiuta didichiarare al pubblico ufficiale la propria identità personale. In casodi inottemperanza il trattamento sanzionatorio previsto è l'arresto fino a unmese o l'ammenda fino a euro 206.

E' proprioquanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 30 gennaio 2014, n. 4392,la quale ha chiarito che il reato di cui all'art. 651 del codice penale si perfeziona con il semplice rifiuto difornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, sottolineandoche è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che taliindicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto siafacilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblicoufficiale o per altra ragione. Il rifiuto di indicazioni sulla propriaidentità personale – punito dall'art. 651 cod. pen. – va riferito peraltro nonsolo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste (residenza,luogo di nascita ed altro) utili a definire la pronta identificazione delsoggetto interessato

Dott. Luigi DelGiudice

www.polizialocaleweb.com


Data: 06/02/2014 11:00:00
Autore: Luigi Del Giudice