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Interpretazione del “daspo”: provvedimento interdittivo di accesso alle manifestazioni sportive



di Licia Albertazzi - Consiglio di Stato,sezione terza, sentenza n. 5926 del 10 Dicembre 2013. Per “daspo”si intende il “divieto di accedere alle manifestazioni sportive”ed è una sanzione amministrativa irrogata a seguito di episodi diviolenza, commessa in occasione di eventi sportivi (come i tumulticalcistici). Il daspo è utilizzato, come è facile intuire, comedeterrente agli episodi di violenza sportiva. Nel caso in oggetto unindividuo è stato colpito da tale provvedimento a seguito di alcunitumulti tenutisi in occasione di una partita di calcio, durante laquale alcuni ultras avevano forzato e aperto i cancelli divisoriaccedendo alla zona appena sovrastante lo spazio utilizzato daigiocatori per accedere agli spogliatoi, minacciando gli stessi,costringendo l'arbitro a sospendere il gioco sino al ristabilimentodell'ordine.

La normativa relativa aipresupposti d'applicazione del provvedimento amministrativorestrittivo – il quale si tramuta in illecito penale aparticolari condizioni, cioè se il soggetto “superaindebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovveroinvade il terreno di gioco” - è la legge 401/1989. IlConsiglio di Stato afferma che la sua interpretazione deve essereposta in essere in senso restrittivo,facendo attenzione alle singole clausole previste. Nel caso inoggetto, il soggetto colpito da provvedimento restrittivo – giàannullato in primo grado – non ha contestato di essere passato daun settore dello stadio ad un altro, ma nega di aver compiuto episodidi violenza; né il Ministero ricorrente ha saputo congruamentemotivare in questo senso. La normativa sopra citata prevedeespressamente uno “scavalcamento” del settore di tribuna;circostanza contestata dall'interessato, il quale ha confermato diaver avuto accesso al differente settore – dato di fatto provato dadocumentazione fotografica – in modo pacifico, solo dopo che lebarriere erano state aperte da altri soggetti. “L'illecitopenale (che legittimerebbe l'emanazione del daspo) si integra quandoil soggetto dolosamente supera o scavalca una recinzione, o altroostacolo materiale”. Ipotesi che non si è verificata nel casodi specie. L'appello del Ministero è stato dunque rigettato,restando tuttavia in potere della pubblica amministrazione diprocedere ad ulteriori accertamenti di fatto, ben potendo emanare unulteriore daspo sulla base di differenti presupposti e con diversemotivazioni.

Data: 06/01/2014 09:30:00
Autore: Licia Albertazzi