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FINANZIAMENTO DELLE CITTĄ METROPOLITANEFINANZIAMENTO DELLE CITTA' METROPOLITANE Art. 15. (Finanziamento delle citta' metropolitane) 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle funzioni delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessita' delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle citta' metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la facolta' delle citta' metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d). Indice di questa leggeIndice ed estremiCapo I - CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Capo II - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI Capo III - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI Capo IV - FINANZIAMENTO DELLE CITTĄ METROPOLITANE Capo V - INTERVENTI SPECIALI Capo VI - COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO Capo VII - PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI Capo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI Capo IX - OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETĄ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Capo X - SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI |
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