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SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONISALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI Art. 28. (Salvaguardia finanziaria) 1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita. 2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che: a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonche' del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria. 3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso. 4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 29. (Abrogazioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 maggio 2009 Indice di questa leggeIndice ed estremiCapo I - CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Capo II - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI Capo III - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI Capo IV - FINANZIAMENTO DELLE CITTĄ METROPOLITANE Capo V - INTERVENTI SPECIALI Capo VI - COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO Capo VII - PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI Capo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI Capo IX - OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETĄ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Capo X - SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI |
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