RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI


CAPO II
RAPPORTI FINANZIARI
STATO-REGIONI


Art. 7.

(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)


1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al

gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonche' le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi

statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in

relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con

propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalita' di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi

regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformita' al principio di territorialita' di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalita' devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i

consumi; per i servizi, il luogo di' consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul

patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla

produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai

redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni

al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi sulle modalita' di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)


1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonche' al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza

legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonche' delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma,

lettera m), della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti

dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalita' per cui le spese riconducibili alla

lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalita' per cui per la spesa per il trasporto

pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonche' dei costi standard;

d) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera

a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonche' con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera

a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento

delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;

g) definizione delle modalita' per cui le aliquote dei tributi e

delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresi', delle modalita' per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

h) definizione delle modalita' per cui l'importo complessivo dei

trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli gia' destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalita' per cui agli oneri delle funzioni

amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di' copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanita', l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entita' e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)


1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entita' e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con

minore capacita' fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonche' da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle

capacita' fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita' fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalita' per cui le risorse del fondo devono

finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla

copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonche' dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attivita' di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente

articolo;

d) definizione delle modalita' per cui la determinazione delle

spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacita' fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) e' garantita la copertura del differenziale certificato positivo

tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale e' stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalita' per cui le quote del fondo

perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita' fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui e' assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalita' in base alle quali per le spese di

cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ossia quelle nelle

quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacita' fiscale, ossia quelle nelle

quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le

regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalita' per cui le quote del fondo

perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)


1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei

costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente

aumento:

1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero

1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);

2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero

2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al

gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacita' fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) definizione delle modalita' secondo le quali si effettua la

verifica periodica della congruita' dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.


Indice di questa legge

Indice ed estremi
Capo I - CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Capo II - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI
Capo III - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Capo IV - FINANZIAMENTO DELLE CITT� METROPOLITANE
Capo V - INTERVENTI SPECIALI
Capo VI - COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Capo VII - PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Capo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo IX - OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIET� PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Capo X - SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI