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PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALIPATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI Art. 19. (Patrimonio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacita' finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialita'; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, citta' metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Indice di questa leggeIndice ed estremiCapo I - CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Capo II - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI Capo III - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI Capo IV - FINANZIAMENTO DELLE CITTĄ METROPOLITANE Capo V - INTERVENTI SPECIALI Capo VI - COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO Capo VII - PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI Capo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI Capo IX - OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETĄ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Capo X - SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI |
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