Con la sentenza n. 3905 del 17 febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per il calcolo dell'assegno di divorzio, la dichiarazione dei redditi è un mero indizio. Secondo infatti la prima sezione civile, alla luce delle altre risultanze probatorie, il giudice può disattendere la dichiarazione prodotta dal ricorrente per basarsi su tutte le altre prove facenti parte del bagaglio istruttorio. Conferando la sentenza
emessa in grado d'appello, ("la Corte territoriale, ritenendo di non poter desumere con certezza dalle denunce dei redditi prodotte dal padre della minore la sua reale situazione patrimoniale per le specifiche ragoni indicate - (in quanto il padre aveva presentato una dichiarazione dei redditi contraddittoria), - l'ha ritenuta accertata aliunde, valorizzando le stesse circostanze già esaminate ai fini dell'autorizzazione e quantificazione dell'assegno di divorzio". ) ha precisato che "secondo esegesi dell'art. 6, comma 9 legge n. 898/1970 letto in combinato disposto con l'art. 155 comma 6 c. c., che si condivide e s'intende ribadire senza necessità di rivisitazione, in deroga alla rigida ripartizione dell'onus probandi, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica dell'istituto, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante, ed attingendo, sulla base del già richiamato principio di acquisizione, a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. nn. 15065/2000, 27391/2005, 18627/2006)".

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