L'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come più volte modificato e integrato, stabilisce che, prima di indire un pubblico concorso per la copertura di posti vacanti in organico, la P.A., nella persona del dirigente o del responsabile del relativo procedimento, deve preliminarmente verificare, ottemperando agli adempimenti legislativamente indicati, se sia possibile attivare la procedura di mobilità, compresa quella volontaria disciplinata proprio nella disposizione citata. In una recentissima pronuncia (TAR Puglia - Bari, Sez. III, sentenza 27/10/2010, n. 3834), il TAR ha precisato che è inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda di annullamento degli atti di indizione del concorso, allorché il vero risultato che l'istante vuole raggiungere (e quindi la causa petendi) è quello di ottenere l'accoglimento della sua domanda di mobilità, illegittimamente non presa in considerazione prima dell'indizione del bando di concorso, senza che nulla venga contestato in ordine alla regolarità degli atti amministrativi strettamente inerenti alla procedura concorsuale. Quando il petitum della controversia
è la posizione soggettiva di lavoratore pubblico dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendente di una P.A., infatti, la giurisdizione appartiene alla magistratura ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, anche se il ricorso miri, altresì, all'annullamento di atti amministrativi che siano indirettamente collegati alla lesione lamentata.

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