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Casi di inammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al precettoAvv. Lillo Massimiliano Musso - Abstract - È ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore in un giudizio di opposizione a precetto su titolo cambiario? In altri termini, può il creditore opposto riconvenzionare il petitum e chiedere ulteriori somme rispetto a quelle indicate dal titolo esecutivo o deve semplicemente limitarsi a difendere le ragioni del suo credito? Nel caso concreto in cui l'opponente non ponga alcuna domanda riconvenzionale, bensì rilevi sic et simpliciter che il diritto di credito, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto, non sussiste più, l'eventuale domanda riconvenzionale del convenuto opposto, che è il creditore precettante, dovrà essere dichiarata inammissibile. Articolo È ammissibile la domanda riconvenzionale
del creditore in un giudizio di opposizione a precetto su titolo cambiario? In
altri termini, può il creditore opposto riconvenzionare il petitum e chiedere
ulteriori somme rispetto a quelle indicate dal titolo esecutivo o deve
semplicemente limitarsi a difendere le ragioni del suo
credito? Nell'ordinario giudizio di cognizione,
che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di
precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti, solo
l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande
riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale
di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con
l'ingiunzione o con il precetto. Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (Cfr. Cass. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975), salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cfr. Cass. 11415/2004). Lo stesso principio è stato infine esplicitamente ribadito dalla Corte di Cassazione con peculiare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr. Cass. 15814/2008). Per analogia, peraltro non controvertita
da ulteriori pronunce della giurisprudenza, è da ritenere estendibile il
principio anche al giudizio di opposizione al precetto. Nella declinazione pratica, nel caso
concreto in cui l'opponente non ponga alcuna domanda riconvenzionale, bensì
rilevi sic et
simpliciter che il diritto di
credito, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto, non sussiste
più, l'eventuale domanda riconvenzionale del convenuto opposto, che è il
creditore precettante, dovrà essere dichiarata inammissibile. Viceversa, qualora il debitore opponente
ponesse, nel suo atto di opposizione al precetto, una domanda idonea a
riconvenzionare le pretese di debito in ragioni di credito, il convenuto opposto
a sua volta avrebbe la facoltà di agire in reconventio
reconventionis, cioè potrebbe rimodellare il thema disputandum ed ampliarlo
sulle basi delle richieste ulteriori dell'attore opponente. La soluzione appena prospettata si è
solidificata per quanto attiene al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
mentre non è pacifica con riferimento all'opposizione al precetto. Secondo la Corte di Cassazione, infatti,
la proposizione di specifica domanda riconvenzionale del creditore opposto può
conseguire, in aggiunta alle eccezioni dirette alla difesa del credito, anche la
condanna del debitore attraverso un titolo esecutivo che sia diverso da quello
cambiario (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16.11.1994 n. 9695). Potrebbe pertanto sembrare ribaltato il
principio della inammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di
opposizione al precetto, rispetto all'univoco orientamento che non consente
riconvenzionali dirette in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia la sentenza della Corte di
Cassazione che fonda l'ammissibilità della riconvenzionale del precettante
opposto, letta nella sua interezza, afferma un principio decisivo che non
consente di estrapolare un singolo periodo sino all'inverosimile ribaltamento
del suo organico significato. Nella motivazione della richiamata
sentenza si legge: "Con il giudizio di opposizione a precetto cambiario il
debitore opponente svolge una azione tendente a negare l'esistenza del credito
fatto valere con la richiesta di pagamento. Si tratta di un giudizio di
cognizione nel suo pieno significato. Da questa premessa discende che nel
giudizio di opposizione a precetto l'intimato opposto (il quale mantiene la
posizione sostanziale di creditore procedente nonostante quella processuale di
convenuto) può non solo opporre le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli
frapposti alla realizzazione del suo credito, ma può chiedere anche la condanna
del debitore opponente per un titolo diverso da quello originariamente fatto
valere. In questa seconda prospettiva, quando sia dedotta l'inefficacia della
cambiale o la sua nullità egli, attraverso la proposizione di specifica domanda
riconvenzionale, può, cioè, conseguire anche la condanna del debitore attraverso un titolo esecutivo che
sia diverso da quello cambiario; come questa Corte ha già ritenuto con le
sentenze n. 3849 del 1988, n. 1717 e n. 752 del 1979". (Cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 16.11.1994 n. 9695). In altri termini, il convenuto nel
giudizio di opposizione a precetto può riconvenzionare il petitum solo se vanta
un altro titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nel frattempo
perfezionato in suo favore. In mancanza di altro titolo non potrà dirsi
legittimato a riconvenzionare il petitum e pertanto la sua eventuale domanda
riconvenzionale sarà inammissibile. A spiegare bene le ragioni di quanto
appena posto, soccorre in particolare la sentenza n. 3849 del 1988 - peraltro
chiamata a fondamento della motivazione della sent. 9695/94 ut supra - che, analogamente alle altre
pronunce, ha ammesso la domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione
all'esecuzione con riguardo a fattispecie in cui, contestatosi dall'opponente il
credito - costituito dall'assegno provvisorio concesso in pendenza della causa
di divorzio - per il quale era stato intimato precetto, l'opposta aveva
richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento dei
ratei dell'assegno riconosciutole dalla sentenza di divorzio con la conferma del
precedente provvedimento presidenziale. Nella duplice ottica di preservare la finalità essenziale di garanzia del procedimento di opposizione e di contenere la cognizione, del giudice istruttore designato, nei confini propri del procedimento iscritto a ruolo, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il creditore opposto che non vanta alcun altro titolo esecutivo in aggiunta a quello del precetto oggetto dell'opposizione, non può ritenersi legittimato a riconvenzionare il petitum, essendo il procedimento di opposizione al precetto finalizzato all'accertamento della sussistenza o meno del credito di cui si ha titolo esecutivo e non potendosi perciò estendere la cognizione, indefinitamente, ad ulteriori rapporti di dare-avere eventualmente derivanti da altri titoli non esecutivi tra precettante e precettato. In definitiva, in assenza di altri titoli esecutivi, la domanda riconvenzionale del creditore opposto è da ritenere inammissibile. E-MAIL segreteria@studiolegalemusso.it PEC massimiliano.musso@ordineavvocatiagrigento.it SITO WEB www.studiolegalemusso.it Scheda: scheda dell'Avv. Massimiliano Musso (06/08/2010 08:45 - Autore: Musso Lillo Massimiliano) - Cita nel tuo sito | Commenti |
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