Tornando ancora una volta sull'argomento la Corte di Cassazione ha ricordato che il presupposto imprescindibile per l'assegnazione della casa coniugale "al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti". Nel caso in cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in presenza di figli, sia stato espressamente adottato anche a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, "il venir meno del presupposto" della presenza dei figli, da un lato non preclude la modifica del provvedimento e quindi la revoca dell'assegnazione della casa familiare
, ma considerata la duplice finalità del provvedimento adottato è legittima la rideterminazione dell'assegno divorzile. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la modificabilità dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio (come di quelli adottati in sede di separazione) costituisce "un principio generale che trascende la specifica previsione [...] normativa e deve ritenersi consentita pertanto anche in tema di assegnazione della casa coniugale, la cui eclusione peraltro sarebbe priva di alcuna valida giustificazione giuridica qualora vengano meno le ragioni che l'hanno determinata.
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