Non è licenziabile il lavoratore in sciopero che impedisce ai colleghi non scioperanti di andare al lavoro. Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n.7518/2010) chiarendo che tale comportamento, pur essendo illegittimo dato che compromette l'altrui diritto all'espletamento della prestazione lavorativa, non lede il rapporto fiduciario che lega il lavoratore all'azienda. I giudici del Palazzaccio ha così respinto il ricorso di una fabbrica che chiedeva la conferma del licenziamento
inflitto ad un dipendente che aveva sostato per due ore davanti all'azienda in una giornata di sciopero tentando in tutti i modi di indurre i colleghi 'krumiri' a non andare al lavoro. L'operaio era stato subito licenziato e poi reintegrato dalla Corte d'Appello di Napoli. In Cassazion l'azienda ha sostenuto che il comportamento del lavoratore doveva ritenersi "di assoluta gravita'" e tale "da scuotere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che qualifica il rapporto di lavoro". Respingendo il ricorso la Corte ha ricordato che se da un lato il picchettagio non poteva non definirsi illegittimo dato che anche in caso di sciopero resta "il diritto della parte datoriale alla prosecuzione dell'attivita' aziendale", la sanzione del licenziamento risulta eccessiva. La corte territoriale, spiegano gli Ermellini, ha legittimamente reintegrato il lavoroatore considerando che "il suo comportamento non era sfociato in atti di materiale violenza ai danni del compagno di lavoro il quale risultava fosse stato strattonato e fatto arretrare rispetto all'ingresso della fabbrica che aveva gia' varcato, senza che, tuttavia, fosse stato fatto segno di ulteriore violenza fisica". Manca dunque nel caso di specie "la giusta causa di licenziamento".

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