Con la sentenza n. 11549, depositata il 19 maggio 2009, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ha risolto la controversia cassando la sentenza con rinvio al giudice di primo grado, enunciando il principio di diritto secondo cui "a norma del dpr 26 ottobre 1972, n.633, art.18 la cooperativa edilizia cedente, che assegna un appartamento al socio, è tenuta a rivalersi su di lui della maggiore imposta sul valore aggiunto
, che per la medesima cessione sia stata accertata dall'erario". Secondo quanto si apprende dalla vicenda, il socio della cooperativa assegnatario di un appartamento di un appartamento 1995, era stato chiamato in giudizio dalla stessa società cooperativa, davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore, per la condanna al pagamento di una certa somma di danaro per aver ricevuto, (la società) un avviso di rettifica della dichiarazione annuale del 1995 dall'Ufficio Iva di Salerno. Il giudice di pace aveva però respinto la domanda della società, che a sua volta aveva proposto appello, deducendo, nell'atto notarile che, qualsiasi spesa sarebbe stata ripartita pro quota a carico dell'assegnatario e che quindi quest'ultimo era il soggetto inciso dal tributo. Respinta di nuovo la richiesta anche in appello, la società cooperativa proponeva ricorso per Cassazione
. Gli Ermellini, nel giudizio di legittimità, accogliendo il ricorso della società cooperativa hanno invece stabilito che, "in forza della citata disposizione, infatti, il soggetto che effettua la cessione di beni (nella specie la cooperativa edilizia) deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario" (nella specie: il socio assegnatario). Per conseguenza, la considerazione dei profili di responsabilità degli organi amministrativi della società, se poteva investire i componenti accessori del debito accertato dall'erario, quali interessi e sanzioni, che devono ritenersi estranei all'area della rivalsa contemplata nel titolo I, delle disposizioni generali (…) non aveva in relazione con la rivalsa dall'importo dello stesso tributo evaso. Sussiste pertanto la denunciata violazione del dpr 26 ottobre 1973, n.633, art.18".

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