Su ricorso proposto da un contribuente contro l'Agenzia delle entrate, con la sentenza n. 11620, depositata il 19 maggio, la Corte di Cassazione (sezione tributaria) ha stabilito che non è valido il ricorso per l'instaurazione del giudizio contro il fisco, consegnato al dipendente dell'Agenzia delle entrate e non notificato: va pertanto dichiarato inammissibile. Ciò anche se vi è stata la costituzione
in giudizio dell'Agenzia delle entrate. Ricostruendo la vicenda, i giudici di legittimità, hanno rilevato che "il ricorso risulta consegnato dal contribuente (e non notificato) al "Front Office" dell'ufficio delle entrate di Aversa. Tale modalità di introduzione del giudizio non è sicuramente equipollente ad una notificazione (che è atto dell'ufficiale giudiziario), costituente l'unica modalità di introduzione del giudizio di cassazione, cui - anche a prescindere dal fatto che la consegna ad un dipendente non equivale a consegna a mani proprie - comunque non si applica l'art.17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie. Deve dunque ritenersi - conclude la Corte - che la notificazione sia del tutto inesistente, con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l'intervenuta costituzione in giudizio dell'agenzia".

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