Per la Cassazione l'orchite è curabile e non incide sulla fertilità. Non è alterato il normale svolgimento della vita coniugale

di Lucia Izzo - Niente annullamento del matrimonio a causa dell'orchite sofferta dal marito: la moglie non può ritenere di essere stata indotta in errore, in quanto tale malattia non incide sulla fertilità ed è curabile con antibiotici.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 3742/2017 (qui sotto allegata). La signora lamentava di essere stata ingannata dal marito, poiché tenuta all'oscuro della malattia (orchide epididimite) di qui questi era affetto. 


La donna chiede dunque procedersi all'annullamento del matrimonio in quanto non avrebbe acconsentito a sposarsi se fosse stata messa a conoscenza dell'infermità, la quale a sua detta avrebbe pregiudicato le possibilità di procreazione e il normale svolgimento della vita coniugale.


La richiesta viene rigettata in appello: la Corte territoriale evidenzia che per il sistema delineato dall'art. 122 c.c., "l'errore essenziale che consente al coniuge l'impugnazione del matrimonio non è collegato alle reazioni soggettive che la scoperta della malattia preesistente al matrimonio può determinare nel coniuge che ne era all'oscuro, ma riguarda esclusivamente il verificarsi di una malattia di gravità tale da incidere sulle relazioni intersoggettive in generale e da vanificare la vita coniugale in particolare, secondo le normali aspettative del coniuge in errore".


Quella del marito, secondo i giudici di merito, non è una patologia tale da impedire il normale svolgimento della vita coniugale e dunque non rileva la particolare incidenza che la conoscenza della malattia avrebbe avuto sulla volontà dell'altro coniuge. Peraltro dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado del giudizio era emerso che la malattia era insorta subito dopo il matrimonio e non prima


Stesso esito anche in Cassazione, dove gli Ermellini evidenziano come l'art. 122 c.p. affermi che "l'essenzialità dell'errore sulle qualità personali sussiste qualora l'errore riguardi, tra gli altri, l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale".


Per giurisprudenza consolidata, il coniuge che impugna il matrimonio per errore ai sensi del predetto art. 122 dovrà provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, nonché all'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso. Spetta, invece, al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinano svolgimento della vita familiare. 


Nel caso in esame, non sussiste "la mancata conoscenza" della moglie della malattia del marito, risultando che questi ne è stato affetto solo in costanza di matrimonio. Ancora, come riportato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, neanche minimamente contestate dal ricorrente, "l'orchiepididimite è un processo flogistico delle vie seminali che, trattato con comuni antibiotici, regredisce abitualmente senza esiti sulla capacità fecondativa dell'uomo". 


L'esame obiettivo e gli accertamenti eseguiti sull'uomo non mostrano condizioni tali da impedire la procreazione in assoluto. Pertanto, tale malattia non costituisce un impedimento al normale svolgimento della vita coniugale. Per questo il ricorso deve essere respinto.

Cass., VI sez. civ., ord. n. 3742/2017

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