Il termine di 18 mesi per trasferirsi nella nuova casa acquistata non può subire deroghe anche se non è colpa del contribuente

Il termine di 18 mesi per trasferirsi nella nuova casa non può subire deroghe anche se il ritardo non è dovuto a colpa del contribuente ma a lungaggini burocratiche della P.A. che non hanno consentito di procedere per tempo alla ristrutturazione.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4800/2015 qui sotto allegata.

Secondo la Corte, infatti, i benefici fiscali si possono ottenere solo se il contribuente stabilisce la sua residenza nel Comune in cui si trova l'immobile nel termine di decadenza dei 18 mesi dal rogito. Nessun rilievo, sotto questo profilo, possono avere le lungaggini burocratiche.

La Cassazione ha così accolto un ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando un orientamento giurisprudenziale che non lascia spazio a dubbi: il trasferimento della residenza nel termine decadenza dei 18 mesi è un requisito imprescindibile che non dipende dalla volontà dell'acquirente.


E' stato così ribaltato un verdetto precedentemente emesso dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che a sua volta aveva confermato una decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato la revoca del beneficio.


La Commissione Tributaria Provinciale inizialmente, nell'accogliere il ricorso, aveva ritenuto che le lungaggini burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione costituissero "cause ostative sopravvenute, imprevedibili e non evitabili dal contribuente".

Secondo la Cassazione però "Le lungaggini burocratiche non riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel Comune dove è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni".


Qui di seguito in allegato il testo del provvedimento.

Cassazione Civile, testo ordinanza 4800/2015

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