La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare

di Paolo M. Storani - Qualche tempo fa, il 26 maggio 2014, all'interno della rivista telematica Persona & Danno diretta dal Prof. Paolo Cendon la cara Collega Laura PROVENZALI del Foro di Genova, cultrice delle tematiche relative alle persone fragili, all'amministrazione di sostegno (in acronimo ADS, per la quale Laura, avvocato del Foro di Genova, nipote del grande cronista sportivo Alfredo Provenzali, sta organizzando in questi giorni la formazione al processo telematico: auguri!), alla famiglia in generale, pubblicò un contributo sulla costituzione di parte civile del minore che prendeva spunto da una recente pronuncia della Sez. VI Penale della Corte di Cassazione, la n. 18266/2014, Presidente Antonio Agrò, Relatore Orlando Villoni, sentenza di rigetto deliberata all'udienza del 18 marzo 2014, poi depositata il 30 aprile 2014.

I lettori di LIA Law In Action forse ricorderanno il nome di Laura Provenzali quale Curatrice all'eredità giacente nella procedura decisa da Trib. Genova, Sez. IV Civile, 16 settembre 2014, Giud. Alberto Haupt (in questa Rivista, edizione del 7 ottobre 2014), sintetizzava così, dopo due righe di presentazione da parte mia, la significativa sentenza che conferma la statuizione della Corte di Appello di Lecce.

"La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di atto non eccedente l'ordinaria amministrazione ".

"Nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, l'omessa dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore età non può essere interpretata come implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo né tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d'ufficio dal giudice".

I principi sono affermati dalla Corte di Cassazione, a ribadire un consolidato orientamento, con Sentenza n. 18266/2014, che rigetta il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Lecce la quale, a sua volta, ha confermato la pronuncia resa dai Giudici di prime cure.

La vicenda, all'attenzione del giudice penale per quanto riguarda i reati di lesione personale e maltrattamenti in danno della moglie e delle figlie minorenni dell'imputato, è connessa alla (evidentemente travagliata) separazione giudiziale fra i coniugi, a tratti richiamata nella sentenza in commento.

L'uomo, ritenendo la compagna responsabile di manipolare affettivamente le figlie, ha sostenuto l'inammissibilità della loro costituzione nel giudizio penale per mezzo della rappresentanza della madre, in quanto, agendo un genitore nei confronti dell'altro, trattasi di atto di straordinaria amministrazione soggetto a preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare .

Una delle figlie, poi, divenuta maggiorenne nel corso del processo, sarebbe stata privata della possibilità di determinarsi autonomamente e decidere, quindi, se coltivare direttamente l'azione civile nei confronti del padre.

Sotto il primo profilo, le doglianze del ricorrente consentono agli Ermellini di ribadire la disciplina della capacità processuale del minore, interamente esaurita dall'art. 77 codice procedura penale[1] , senza distinzione fra atti di ordinaria o straordinaria amministrazione e che ben avrebbe potuto regolare (laddove lamentato) un eventuale conflitto di interessi fra le minori e la madre.

La disciplina dettata dall'art 320 del codice civile [2], per contro, regola il conflitto di interessi del minore con entrambi i genitori distinguendo fra giudizi relativi ad atti di amministrazione ordinaria o straordinaria, mentre "la promozione del giudizio in sé costituisce evento neutro" (cfr sentenza citata).

Quanto poi alla censura inerente la mancata notificazione dell'atto di appello alla figlia divenuta nel frattempo maggiorenne (in ogni caso da disattendere in quanto non dedotta al giudice di secondo grado), enunciato il consolidato principio sopra riportato, osserva la Corte come la ragazza, deponendo davanti al Tribunale, abbia confermato gli episodi di violenza, ingiurie e minacce contestati all'imputato.

Ritenere che "l'omessa citazione in proprio le abbia impedito di rivisitare la posizione mantenuta nel corso del giudizio di primo grado suppone un cambio di atteggiamento processuale del tutto astratto ed eventuale che anzi trova concreta smentita negli atti processuali " (cfr sentenza citata).



1 art. 77 c.p.p. 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili (art 75 c.p.c.)

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale ( art. 78 c.p.c.) . La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante (art. 338 c.p.p.)

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

2 art. 320 c.c. ( come modificato dal D.Lgs. 28/12/2013, n. 154) I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri , fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.


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