Con la Sentenza 17 luglio 2012, n. 28701, la Cassazione penale occupandosi di un caso di minacce rivolte a un pubblico ufficiale ha chiarito che per potersi configurare la violazione dell' art. 336 c.p. è necessario che la violenza o la minaccia siano tali da poter costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio. Non solo. Secondo la Corte, la minaccia deve comunque precedere il compimento dell'atto. In sostanza il reato non sussiste se la violenza o la minaccia non hanno inciso sulla determinazione del pubblico ufficiale. In precedenza la Corte d'appello di Lecce, confermando la sentenza
di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità di un giovane per il reato di cui all'art. 336 c.p. perchè "in concorso con altro minore A..T. , minacciava l'agente di polizia municipale A.P. allo scopo evidente di costringerlo a omettere il fermo amministrativo e l'affidamento in custodia del ciclomotore, a bordo del quale i due ragazzi stavano viaggiando insieme al minore M.G.". Il caso finiva poi dinanzi alla suprema corte. Secondo gli Ermellini la condotta "incriminata" non integra il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, bensì "quello di oltraggio non più previsto dalla legge come reato, perché abrogato dall'art.18 delle legge n.205 del 1999". Come si legge nella parte motiva della sentenza "per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 336 e. p., la violenza o la minaccia deve essere diretta a costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio e devono precedere il compimento dell'atto. La condotta realizzata dai due giovani, F. e T. , per come emerge dalla sentenza
impugnata, appare all'evidenza espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento parolaio e genericamente minaccioso e usata a causa dell'atto già in parte compiuto, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività che in realtà ebbe a concludersi con il sequestro da parte del agente di polizia municipale". "Allorché il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non sia diretta a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione a incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta violenta non integra il delitto di cui all'art. 336 c.p., ma - una volta abrogato il delitto di oltraggio di cui all'art. 341 c.p. - i più generali reati di ingiuria
e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela".

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