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Il divorzio: definizione ed elementi caratterizzanti


(A cura di: Avv. Valeria Zatti)

Considerato che il legislatore non usa il termine "divorzio", neanche nella legislazione speciale, è opportuno, innanzitutto, dare una definizione dell’istituto, delineandone i caratteri distintivi. Il divorzio è lo strumento giuridico attraverso il quale è possibile sciogliere il matrimonio celebrato solo civilmente oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio c.d. “concordatario”, ossia quello che, sulla base di specifici e formali accordi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, pur essendosi celebrato in Chiesa, è stato trascritto nei registri dello stato civile e, pertanto, spiega effetti anche civili.

A quest’ultimo proposito, si ricorda che nell’ordinamento canonico non è ammessa alcuna forma di scioglimento del matrimonio, eccetto la morte di uno dei due coniugi e a meno che non intervenga una sentenza di annullamento dell’atto matrimoniale, l’unica idonea a far venir meno gli effetti del matrimonio ex tunc, ossia fin dalla celebrazione.

Il divorzio, dunque, è l’unico istituto giuridico capace di far cessare gli effetti giuridici del matrimonio con effetti ex nunc, ossia solo a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che accerta non solo la cessazione della convivenza e dell’affectio maritalis (comunione materiale e spirituale fra i coniugi) e l’impossibilità di ricostituire l’unione familiare, ma anche l’esistenza di una delle cause tassativamente previste dall’art. 3 della legge n. 898/1970. La legge appena citata, così come modificata dalla legge n. 74/1987, è la principale fonte di disciplina del divorzio, limitandosi l’art. 149 del codice civile a semplici enunciazioni dei principi generali appena visti. L’istituto in argomento, inoltre, deve essere tenuto distinto dalla separazione legale, che, dando vita a una fase tendenzialmente transitoria del rapporto tra marito e moglie, come abbiamo visto nella sedes materiae, determina una mera sospensione o modifica di alcuni obblighi derivanti dal vincolo coniugale, in attesa che le parti stabiliscano di porre definitivamente fine al loro matrimonio ovvero di riconciliarsi.


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